Assistenza legale gratuita per le vittime distalking. La Cassazione (sentenza-13497) boccia l’interpretazione restrittiva del Testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002) fornita dal Tribunale, che aveva respinto la domanda di ammissione al patrocinio a spese delle Stato fatta da una donna vittima di stalking, perché non aveva certificato i suoi redditi.
Secondo il giudice di merito attualmente la norma (articolo 76, comma 4-ter) non consente alcun automatismo nel concedere assistenza gratuita alle vittime dei reati elencati: maltrattamenti in famiglia, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali su minori e violenza di gruppo.
Per il giudice di merito, infatti, l’articolo prevede che il giudice «può ammettere al patrocinio a spese dello Stato» la persona offesa dai reati indicati. L’uso del verbo “può” e non “deve” ha indotto il Tribunale a concludere che il giudice non possa prescindere dal valutare il reddito della persona offesa. La Cassazione spiega invece che ratio della norma è proprio quella di rimuovere ogni ostacolo, anche economico, che possa “scoraggiare” una persona, già in condizioni di disagio, dall’agire in giudizio. La Suprema corte sottolinea poi che la legge non fa cenno al danneggiato dal reato, che intenda costituirsi parte civile nel processo penale e che può non coincidere con la vittima. Il via libera al beneficio per la persona offesa è dunque possibile solo se vengono rispettati i limiti di reddito. Nel caso della vittima invece il «può» va letto come un «deve» , senza che sia necessario presentare alcuna certificazione che dimostri il reddito. I giudici della quarta sezione penale ritengono l’interpretazione fornita in linea con la finalità della norma di assicurare alle vittime dei reati indicati l’assistenza legale gratuita. Gli unici requisiti che le persone offese dai reati devono rispettare sono quelli previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 79 del Testo unico sulle spese di giustizia. Va dunque presentata la richiesta di ammissione al patrocinio, corredata dall’indicazione del processo cui si riferisce, nel caso sia già pendente. Inoltre occorrono le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia, insieme ai rispettivi codici fiscali. Mentre non serve l’attestato del reddito perché la sua mancanza non basta a far scattare il rigetto della domanda
sentenza-13497-2017 – Stalking, assistenza legale gratuita
FONTE SOLE 24 ORE