In attuazione dell’art. 10 del D.M. 4 ottobre 2005 relativo alle “Norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai moli della Polizia di Stato”, la parte tabellare, con la descrizione delle stesse e dei singoli capi di vestiario, è stata recentemente rivisitata con Decreto del 31 dicembre 2015 in relazione alle nuove esigenze operative.
Ne consegue l’opportunità di definire anche alcune prescrizioni, ed esenzioni per garantirne l’applicazione uniforme sul territorio nazionale.
In particolare con riferimento all’art.4 del suddetto Decreto del 2005, a chiarimento di quanto prescritto e ad integrazione della circolare esplicativa dello stesso (nota nr. 559/A/1/753.M.14.2/1/8322 del 28 dicembre 2005 – che rimane in vigore per tutti gli aspetti non emendati o integrati e trasmessa, per pronto riferimento, in allegato), si dispone che:
- L’esenzione, così come prescritta dalla norma sin dal 2005, evidentemente riguarda, tra gli altri, i funzionari dirigenti dei Commissariati Distaccati.
- Per le articolazioni territoriali della Polizia di Stato, al fine di garantire una omogenea individuazione del carattere investigativo dei servizi svolti, per i quali la norma autorizza ad operare non in divisa (“personale adibito permanentemente a servizi di carattere investigativo che è autorizzato ad operare non in divisa”), sono da considerare inclusi quelli di seguito elencati:
- Centri Operativi e Sezioni della Direzione Investigativa Antimafia;
- Squadre Mobili, Divisioni Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) e servizi info—investigativi di Questure e Commissariati Distaccati e Sezionali (UIGOS, squadre informative e uffici trattazione atti di polizia giudiziaria degli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico);
- Sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure e i Tribunali;
- Servizi di Polizia Giudiziaria dei Commissariati, della Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e degli Uffici di Polizia di Frontiera terrestre, marittima ed aerea;
- Servizi di intelligence, foto segnalamento e sopralluoghi e Sezioni e/o Squadre di Ordine Pubblico dei Gabinetti Interregionali, Regionali e Provinciali della Polizia Scientifica e dei Posti di Segnalamento.
- Il regime di esenzione dall’uso della divisa (“altre categorie di personale cui estendere lo stesso regime autorizzatorio”) si applica anche per: Servizi di scorta e tutela (inclusi quelli per le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, Ispettorato di Pubblica Sicurezza Palazzo Chigi, Ispettorato di Pubblica Sicurezza Viminale, Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, Questure, personale abilitato con specifica frequenza di corso alle scorte internazionali o di trasferimento sul territorio nazionale di migranti etc.);
- Servizi di allontanamento, espulsione, trattenimento in centri di accoglienza svolti dagli Uffici Immigrazione delle Questure;
- Servizi per l’applicazione e la verifica di misure di prevenzione patrimoniali svolti da personale’ della Divisione Anticrimine delle Questure;
- Personale’ delle “squadre amministrative” delle Divisioni Polizia Amministrativa e Sociale delle Questure e dei Commissariati;
- Nuclei Operativi di Protezione e referenti territoriali addetti alla gestione della popolazione protetta;
- Zone Telecomunicazioni.
A decorrere dall’anno in corso, i responsabili degli uffici, nel trasmettere l’elenco nominativo aggiornato del personale che è autorizzato a svolgere servizio in abiti civili, dovranno scrupolosamente attenersi a quanto indicato nei punti precedenti per l’individuazione dei destinatari dell’esenzione. Il rispetto dei criteri indicati garantisce, infatti, l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale, ai fini della ottimizzazione dei programmi di approvvigionamento.
PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI E PER CONSULTARE IL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA LEGGI LA CIRCOLARE SOTTOSTANTE:
Prescrizioni ed esenzioni uso divisa personale PS
LA SEGRETERIA NAZIONALE