In risposta ad un quesito in materia di trattamento economico di missione nazionale, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.
In merito alla legittimità della corresponsione dell’indennità supplementare, prevista dall’art. 14 della legge 836/7? sul costo del biglietto di viaggio a tariffa intera, nel caso in cui il dipendente abbia optato per il rimborso forfetarie… di cui all’art. 13, corni-cm 12 del d.P.R. 51/09, è stato chiarito che le spettanze da attribuire sono espressamente individuate nel predetto comma: “…oltre al rimborso delle spese di viaggio, una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente…”.
Il predetto comma 12, nell’individuare i rimborsi e le somme da corrispondere al dipendente che esercita tale facoltà, stabilisce anche che il forfetario è espressamente alternativo’ al trattamento economico di missione vigente, della cui struttura l’indennità supplementare, disciplinata dall’art. 14 della legge 836/73, fa parte integrante ed a cui il dipendente, esercitando la scelta per il forfetario, conseguentemente rinuncia.
In merito all’individuazione della tariffa ferroviaria da applicare per il rimborso del biglietto ferroviario di cui all’art. 13, comma 1, del d.P.R. 51/09, è stato osservato che la questione è già stata oggetto di valutazione da parte del competente Servizio T.E.P. e Spese Varie che ha riferito che le tariffe nazionali sono calcolate su base chilometrica, il metodo di conteggio deve far riferimento a questo criterio, come peraltro indicato nella circolare esplicativa nr. 333-A/9807.B.7/10079-2009 del 31 dicembre 2009.
L’utilizzo di altre tariffe, come quelle degli Eurostar, che tengono conto di altri parametri legati ai servizi offerti ed alla qualità del viaggio, costituirebbe un maggiore onere, non giustificato, nel caso della scelta del mezzo non di proprietà dell’Amministrazione.
Per quanto concerne la scelta del tariffario A.C.I., è stato precisato che la vigente normativa stabilisce la misura dei rimborsi commisurandoli a quelli previsti per il trasporto ferroviario e non su gomma. Infatti l’art. 6, comma I, del D.P.R. 170/07 prevede, nel caso di utilizzo di un mezzo non di proprietà dell’amministrazione, il rimborso di: “… una S0111111C1 nel umile del costo del biglietto ferroviario…” rinviando, esplicitamente, alle tariffe proposte dai vettori, nel cui ambito andrà ricercata quella da applicare.
Un rimborso di questo genere determinerebbe, a parità di servizio da svolgere e/o in presenza dello stesso numero di chilometri da percorrere, una disparità di trattamento economico dovuto alla presenza o meno, nella tratta in considerazione, di una particolare tipologia di treno.
Pertanto, considerato che la norma si limita a disporre genericamente un rimborso dell’equivalente del biglietto ferroviario senza fornire ulteriore precisazioni che chiariscano la misura da rimborsare, la Direzione Centrale in parola ritiene opportuno seguire la procedura sopra illustrata.
LA SEGRETERIA NAZIONALE