La Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato ha fornito chiarimenti relativamente ai numerosi quesiti intesi a conoscere la corretta applicazione dell’art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che ha modificato il trattamento economico previsto per il congedo parentale.
In particolare, la suddetta norma ha aggiunto all’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela, e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, segnatamente alla fine del primo periodo del comma 1 — che prevede che Pindennità spettante “a ciascun genitore lavoratore” sia pari al 30 per cento della retribuzione — la frase “…elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell ’80 per cento della retribuzione”.
Poiché tale novella sì innesta su una disposizione che si rivolge a tutti i genitori lavoratori senza distinzione tra dipendenti pubblici e privati, in assenza, secondo quanto segnalato dalla Direzione centrale per i servizi di ragioneria, dei codici economici relativi alla registrazione del beneficio in argomento, si è reso necessario richiedere ai competenti Uffici chiarimenti in merito alla possibilità che tale disposizione andasse ad aggiungersi alla disciplina speciale già prevista per i dipendenti di questa Amministrazione’.
Attesa la delicatezza e la complessità della tematica, questa Direzione centrale ha, quindi, provveduto ad interessare, con un apposito quesito, l’Ispettorato generale per glì ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, circa l’applicabilità o meno della novella normativa in oggetto al personale delle Forze di polizia.
In data 20 giugno u.s., il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha fornito il proprio parere, analizzando la normativa di settore applicabile al personale delle Forze dì polizia, anche tenuto conto di un parere del Dipartimento della funzione pubblica’ da cui si rileva il principio secondo cui il beneficio economico di cui all’art. 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022 non sia applicabile al personale destinatario di una disposizione contrattuale che già riconosce un trattamento economico di miglior favore (intera retribuzione) con riferimento al congedo parentale.
In particolare, il citato Dipartimento si è espresso precisando che “._.per effetto di quanto previsto dall ‘accordo sindacale recepito dal menzionato DP1? n. 39 del 2018, anche il personale della Polizia di Stato è già destinatario di un trattamento di miglior favore, [per cui] si ritiene che, in ordine alla fattispecie prospettata da codesta Direzione, debba pervenirsi alle medesime conclusioni, con la conseguenza che, anche in questo caso, il beneficio di cui alla menzionata disposizione legislativa sia da ritenere assorbito dal più favorevole trattamento previsto in sede negoziale”.
Alla luce delle indicazioni pervenute dal suddetto competente Dipartimento; deve, pertanto, ritenersi esclusa l’ipotesi di riconoscere al personale della Polizia di Stato la possibilità di cumulare il trattamento economico del congedo parentale previsto dall’art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il trattamento economico del congedo parentale disciplinato dall’art. 8 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.