Il Nuovo Sindacato di Polizia, con nota trasmessa a firma del Segretario Generale Roberto Intotero( leggi la nota ) ha chiesto formalmente l’abolizione dell’art. 44 DPR 782/85, una norma completamente inutile, ovvero la modific in modo da impedirne l’utilizzo illecito e distorto, limitandone quanto meno la portata applicativa al singolo comune anziché alla provincia. A nostro parere infatti, la questione sarebbe per gran parte ridimensionata se si partisse dall’assunto che tutta la movimentazione del personale extra comunale seguisse la procedura ordinaria di cui all’art. 55 DPR 335/82 secondo gli stessi identici criteri all’uopo stabiliti.
Sempre per rimanere in linea con i principi del diritto amministrativo, al fine di rendere la procedura di mobilità una procedura seria e credibile è stato richiesto di rendere visibile al dipendente (dal portale mobilità) la graduatoria integrale relativa all’ufficio a reparto richiesto, così come già avviene in altre analoghe amministrazioni quali l’arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.
Appare superfluo ricordare quali e quanti disagi possa comportare per un operatore di polizia prestare attività lontano dalla propria famiglia e dai propri cari, spesso per un notevole numero di anni, e quanto questo possa incidere sulla loro psiche, sulla loro motivazione e sulle loro economie. Non c’è cosa peggiore per un dipendente che vivere nella costante incertezza del proprio futuro. Se a questo ci aggiungiamo il mancato rispetto della sua posizione in graduatoria mediante la sistematica violazione dei regolamenti interni alla Polizia di Stato, allora il rischio di perdere per sempre questa risorsa umana è veramente molto alto.
Secondo la nostra visione obbiettiva dei fatti, le premesse indispensabili per garantire la correttezza e la liceità della procedura amministrativa sono la sua “omogeneità” nonché il preciso rispetto delle posizioni assegnate ai dipendenti nelle graduatorie per i singoli uffici o reparti, posizioni ormai sancite nel portale intranet “mobilità”. Senza queste due fondamentali premesse, il sistema della mobilità interna rimane una procedura illogica, arbitraria ed inaccettabile, priva oltretutto dei principi basilari del diritto amministrativo, in altre parole “una presa in giro”.
Perché la procedura possa dirsi “omogenea” a nostro parere è fondamentale che la movimentazione ordinaria del personale discenda da criteri e regole indicate in un’unica fonte normativa ben specificata senza possibilità di elusioni.
Ciò premesso, la disposizione normativa introdotta dall’art. 44 DPR 782/85 nell’ambito del regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, continua a destare da anni non pochi disagi e perplessità sotto l’aspetto pratico, nonchè sotto il profilo strettamente giuridico, ovvero si presta ad interpretazioni distorte e fuorvianti da parte di molti Questori e dirigenti dei Compartimenti, i quali, con il benestare della Direzione Centrale Risorse Umane utilizzano ormai la predetta norma come strumento per assolvere impropriamente alle varie aspirazioni del personale interno alla provincia, aggirando così l’unica procedura di trasferimento ordinaria a domanda, stabilita dal nostro ordinamento (appunto l’art. 55 DPR 335/82), con il risultato di aver costituito nel tempo una prassi consolidata a nostro avviso illegittima, dove la movimentazione del personale si muove su due binari distinti e separati, per giunta regolati da criteri completamente diversi. Il risultato inevitabile di tale sciagurato meccanismo è che di fatto le graduatorie ministeriali vengono sistematicamente falsate e le singole posizioni assegnate costantemente dissimulate, rendendo in definitiva la procedura di mobilità del personale una vera e propria “farsa”.
Come noto infatti l’art. 44 DPR 782/85 non è uno strumento per soddisfare le esigenze dei propri dipendenti o per sollazzare le richieste del sindacalista di turno, ma uno strumento di carattere straordinario che pone le sue radici in una ratio completamente diversa ovvero quella di dare ai Questori e ai dirigenti dei compartimenti la possibilità di poter disporre il movimento di unità di personale, nell’ambito degli uffici della questura, compresi i commissariati e i posti di polizia distaccati della provincia, ovvero tra le ripartizioni degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale (anche se posti in diversi comuni), esclusivamente per esigenze di servizio ovvero per specifici problemi organizzativi, ai sensi degli artt. 7, lettera n), e 8, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. (novella quest’ultima che richiama espressamente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato).
Si tratta quindi di un potere che la legge conferisce ai Questori e ad alcuni dirigenti solo per fini istituzionali, ovvero uno strumento da utilizzare solo e unicamente in caso di eventuali, comprovate esigenze organizzative o di servizio nell’ambito della Provincia. Uno strumento di per se completamente inutile dal momento che anche i trasferimenti ai sensi dell’art. 44 DPR 782/85 vengono trattati e disposti con decreto Ministeriale dalla Direzione Centrale Risorse Umane, la quale però deve richiedere impropriamente ai singoli questori e ai singoli dirigenti dei compartimenti (con cadenza regolare ad ogni movimentazione) il numero delle domande di trasferimento in ambito provinciale prodotte da appartenenti al ruolo agenti assistenti nell’ambito della provincia, indicando addirittura l’ordine di graduatoria (quale graduatoria ?!?), indicando i nominativi, gli uffici di appartenenza e gli uffici richiesti…!! Ma allora la domanda nasce spontanea: “che senso ha tenere in piedi una norma di questo genere…??”
Quando le asserite esigenze organizzative e di servizio si vengono a manifestare con cadenza regolare ogni sei mesi in concomitanza dell’avvento dei trasferimenti ordinari, e quando si offre impropriamente la possibilità ad un Questore di conoscere i nominativi dei dipendenti con le loro aspirazioni interne e di stilarne addirittura una graduatoria di cui non si conoscono ne criteri ne modalità, permettendo altrettanto impropriamente ai singoli dipendenti di presentare formali istanze di trasferimento ai sensi degli art. 44 DPR 782/85,significa che ogni limite è stato abbondantemente superato.!!!
art. 44 DPR 782_85 – richiesta intervento normativo_signed
LA SEGRETERIA NAZIONALE