Trascrizioni matricolari

ID PROCEDIMENTO SERVIZIO DIRIGENTI, DIRETTIVI ED ISPETTORI 43
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO trascrizioni matricolari
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 55 d.p.r. 3/1957, art. 71 d.p.r. 782/1985, decreto interministeriale 18 novembre 2008, circolare Ufficio Affari Generali e Giuridici n.333/A/9806
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 1^ Divisione per il ruolo dei commissari e dei dirigenti
AREA/UFFICIO servizio dirigenti direttivi e ispettori
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Direttore della 1^ Divisione:
Primo Dirigente della Polizia di Stato
dott. Francesco FAMIGLIETTI
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm@cert.messaggistica
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE Direttore della Divisione
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990
TERMINE PROCEDIMENTO (GG) 180 gg (d.p.c.m. n. 214/2012)
ISTANZA DI PARTE (SI/NO) SI/NO
STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E AMM.VA 1) Ricorso Gerarchico al Capo della Polizia . Direttore Generale della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199., oppure in alternativa 2) Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR competente per ragioni di territorio, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di decandenza di sessanta giorni dalla data della notifica o comunque della effettiva conocenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente (“codice del processo amministrativo”)
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D’INERZIA (NOMINATIVO) Direttore Centrale per le Risorse Umane
RIFERIMENTI (TEL, EMAIL) 06/46575739
segr.risorseumane.dipps@interno.it
MODALITÀ PER ATTIVARE IL POTERE SOSTITUTIVO Articolo 2, commi da 9-ter a 9-quinquies, legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal decreto legge e succ. mod. : Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”
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