La questione rilevante si concentra sulla tempestività dell’attivazione del procedimento disciplinare, in caso di misure cautelari penali disposte nei confronti di un dipendente. Da un lato l’ente ha attivato il procedimento disciplinare solo a seguito della comunicazione della sentenza di condanna, non definitiva del dipendente per poi sospenderla e riprenderla dopo la sentenza definitiva, dall’altro il dipendente che ha contestato la nullità dell’azione disciplinare dovendo l’ente, a suo dire, attivare la contestazione disciplinare, entro 40 giorni dalla notizia sulla misura cautelare, per poi contestualmente sospendere il procedimento disciplinare. Per la Cassazione (sentenza n. 33236/2022) la tempestività della contestazione disciplinare deve essere valutata in ragione della completezza delle informazioni, al fine di poter contestare al dipendente fatti dettagliati e specifici, non potendo considerare sufficiente la sola notizia dell’infrazione agli obblighi di servizio disposti con la misura cautelare. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 21 settembre 2022) 10 novembre 2022, n. 33236
fonte – LEGGI D’ITALIA