Integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. Lo sostiene la Cassazione con la sentenza 20 novembre 2019 n. 47038. Tuttavia, precisa la Corte, è pur sempre necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice, mentre, un solo episodio, per quanto grave, non assumerebbe rilievo. Inoltre, con riguardo all’apprezzamento della rilevanza delle condotte reiterate, va comunque tenuto conto che gli atti antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 612-bis del Cp(avvenuta con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38) non possono essere considerati agli effetti della responsabilità del reato di atti persecutori.
I precedenti giurisprudenziali – La giurisprudenza è costante nel ritenere che integrano il reato di atti persecutori, che costituisce reato abituale, anche due sole condotte tra quelle descritte dall’articolo 612-bis del Cp, anche laddove reiterate in un arco di tempo molto ristretto, purché si tratti di atti autonomi; mentre, invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato di ansia e di paura o altro degli eventi naturalistici del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice de qua, potendolo essere, semmai, alla stregua di precetti diversi (di recente, sezione V, 11 febbraio 2019, C. e altro; sezione V, 3 aprile 2017, parte civile C. in proc. P. e altro; sezione V, 3 luglio 2015, M.).
In termini, cfr. anche sezione V, 16 dicembre 2015, M., secondo cui il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva: la caratteristica dell’incriminazione è, quindi, la reiterazione (anche solo per due volte) delle condotte, le quali possono essere o no autonomamente perseguibili come reati, potendo infatti rilevare anche comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale – quali appostamenti, pedinamenti, ecc.- purché l’abitualità – e, quindi, la ripetizione – degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice.
Stalking – Cassazione – Sezione V penale – Sentenza 20 novembre 2019 n. 47038
articolo di Giuseppe Amato – FONTE SOLE “$ ORE