Stalking con l’aggravante dei futili motivi per la donna che si invaghisce, non corrisposta, di un collega di lavoro fidanzato, costringendo lui e la sua compagna a cambiare stile di vita e a teme per la loro incolumità. Ad aggravare la situazione dell’imputata anche la sostituzione di persona, visto che le lettere ingiuriose erano firmate da una terza estranea, considerata anche questa vittima delle azioni persecutorie.
La Cassazione, con la sentenza 33127, usa la tolleranza zero nei confronti dell’imputata che rifiutava, non solo l’imputazione, ma anche di vedere bollata come futile la sua insana gelosia. La Suprema corte spiega invece che il “movente” della gelosia può essere considerato non futile, facendo così cadere l’aggravante, quando è il risultato di una spinta davvero forte dell’animo umano tale da indurre a gesti del tutto inaspettati e illogici da parte di chi, nell’ambito di un rapporto sentimentale, consideri la vittima di sua appartenenza.
Non può invece essere considerato, ai fini dell’esclusione dell’aggravante dei futili motivi, lo stato d’animo passionale della gelosia quando il “sentimento” è frutto di una unilaterale presa di posizione del persecutore nei confronti di una vittima addirittura ignara dei suoi sentimenti. I giudici negano le attenuanti generiche, nel caso esaminato, definito inquietante.
Una vicenda nella quale l’imputata, sull’onda di un “insano capriccio” aveva coinvolto più persone, compresa una donna, il cui nome era stato utilizzato per inviare lettere infamanti e minacciose al suo “amore” che la ignorava, alla fidanzata di lui e al loro datore di lavoro. Il risultato è stato uno stato d’ansia generato in tutti i soggetti passivi coinvolti. La persona che a sua “insaputa” era usata come autrice delle missive aveva anche cambiato lavoro, anche nei suoi confronti l’imputata risponde del reato di stalking aggravato.
Corte di cassazione – Sezione 33127 – Sentenza 17 luglio 2018 n.33127
FONTE SOLE 24 ORE