Il MEF (NoiPa) ha diramato in data 13/2 u.s. le disposizioni relative alle modalità di segnalazione sul sistema per consentire al personale della Polizia di Stato interessato di fruire del beneficio della sospensione delle ritenute alla fonte.
In conformità a quanto disposto dall’art. 11 del D.L. del 9/2/217 n. 8, relativo ai “nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, è concessa, su richiesta degli interessati residenti nei comuni (leggi l’elenco comuni), la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. Non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.
Per i residente nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabiano e Spoleto, così come previsto dall’art. 48 comma 1 ter del DL 189/2016, la concessione di tale sospensione è condizionata alla presentazione della dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, effettuata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, con trasmissione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto Nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
Per poter procedere alla segnalazione della sospensione delle ritenute il locale Ufficio Amministrativo Contabile dovrà acquisire la documentazione sopra richiamata dai dipendenti interessati entro il più breve tempo possibile.
leggi l’elenco comuni stabilito dall’allegato 1 e 2 del DL 189/2016
LA SEGRETERIA NAZIONALE