Dopo una serie di ritiri, accantonamenti e riformulazioni, la Commissione bilancio del Senato, in sede consultiva ha approvato l’emendamento 11.17 (in quarta stesura) che consentirà di scorrere la graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
Purtroppo siamo costretti ad informare che l’emendamento è rimasto sostanzialmente quello controverso e discriminatorio che tutti i sindacati di polizia hanno cercato, ognuno attraverso i rispettivi canali, di ostacolare e di far modificare, senza però riuscire nell’intento.
Da precisare che l’emendamento approvato, tecnicamente è ancora modificabile, non essendo stato ancora approvato il decreto in via definitiva da entrambi i rami del parlamento, ma ciò appare molto difficile.
Secondo l’emendamento approvato, a beneficiare dello scorrimento saranno esclusivamente gli idonei in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 DPR 335/82 ovvero che non hanno ancora compiuto i 26 anni di età alla data del 1 gennaio 2019 e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Di seguito il testo dell’emendamento approvato in commissione.
11.17 (testo 4)
Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi
Approvato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell’articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:
a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell’articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare;
c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l’ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
d) previo avvio a più corsi dì formazione di cui all’articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti dì istruzione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
2-ter. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 151, all’alinea le parole «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro» e alla lettera a) le parole «quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021»
2-quater. All’articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.”;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il decreto del Ministro dell’interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1º luglio 2019.”.
2-quinquies. All’articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in,” sono sostituite dalle seguenti: “In”».