Da quanto si apprende, all’interno della Commissione Parlamentare in sede consultiva un gruppo di parlamentari della Lega ha presentato un emendamento (emendamento ancora non approvato in via definitiva e pertanto ancora suscettibile di modifiche) che mira a semplificare le assunzioni nella Polizia di Stato prevedendo l’assunzione di 1851 agenti di polizia mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 893 agenti di polizia pubblicato il 18 maggio 2017.
L’emendamento prevede lo scorrimento solo della riserva dei civili escludendo l’aliquota degli idonei VFP1 e VFP4 che hanno superato la prova scritta.
Lo scorrimento riguarderebbe inoltre solo gli idonei che hanno superato la prova scritta e che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 DPR 335/82 ovvero che non hanno ancora compiuto i 26 anni di età.
A nostro avviso si tratta di un emendamento inaccettabile sotto molti profili ma sopratutto nella parte in cui prevede di escludere gli idonei che hanno superato il limite di età di 26 anni.
La speranza quindi e che l’emendamento possa subire delle modifiche “SOSTANZIALI” in tal senso affinchè lo scorrimento possa rispettare l’ordine scalare di graduatoria senza alcuna disparità di trattamento.
Riportiamo per chiarezza di informazione l’emendamento presentato:
EMENDAMENTO PRESENTATO MA NON ANCORA APPROVATO
11.17 (testo 2)
Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi
2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell’articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con decorrenza non anteriore al 1º marzo 2019 e non posteriore al 1º settembre 2019, l’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:
a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell’articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare;
c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l’ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all’articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell’amministrazione della pubblica sicurezza.
2-ter. Il fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 1116 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
2-quater. All’articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.».
2) Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell’interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1 luglio 2019.».
2-quinquies. All’articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 le parole: «Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in,» sono sostituite dalle seguenti «In».
LA SEGRETERIA NAZIONALE