Circolazione stradale – Fattispecie relativa ad investimento di pedone – Veicolo non identificato – Azione nei confronti dell’azienda designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada – Presupposti – Mancata identificazione del veicolo – Accertamento di circostanze obiettive – Onere della prova – Legittimazione passiva dell’impresa designata
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso”.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 22 novembre 2016 n. 23710
Circolazione stradale – Risarcimento danni – Fondo di Garanzia per le vittime della strada – Presupposti per conseguire il risarcimento – Genericità delle doglianze – Impossibilità di identificazione del veicolo investitore – Non sussistente
In caso di azione diretta proposta, ai sensi della Legge n. 990 del 1969, articolo 19, lettera a) (”ratione temporis” vigente ed ora indicata dall’articolo 286 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) , nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, se è vero che per la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all’avvenuto evento ad opera di ignoti, non si richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all’identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto, la valutazione della sussistenza di tali elementi spetta comunque al giudice del merito (Nel caso in esame, questo accertamento è stato condotto con la conclusione che “la non eccessiva gravità delle lesioni, la presenza di altra persona accorsa in aiuto del danneggiato e l’essersi il conducente trattenuto per un tempo apprezzabile sul luogo dell’incidente fanno ritenere che l’appellante non si sia trovato in condizioni tali da non consentirgli l’agevole identificazione del veicolo investitore (se non anche dello stesso conducente), non risultando alcuna perdita di coscienza o stato confusionale ne’ risultando o essendo dedotto che il dolore fisico della caduta abbia assunto intensità tale da inibire le ordinarie cautele da chiunque spontaneamente adottate nell’immediatezza di un sinistro”.
• Cassazione civile, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016 n. 2493
Circolazione stradale – Veicolo non identificato – Risarcimento danni – Fondo di Garanzia vittime della strada – Onere probatorio – Accertamenti del giudice – Limiti
Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In ordine alle modalità con cui l’attore può adempiere all’onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”. La prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1325
Circolazione stradale – Fondo di Garanzia vittime della strada – Risarcimento del danno – Sinistro causato da veicolo non identificato – Onere probatorio a carico del danneggiato – Contenuto e limiti – Articolo 19, Legge 990 del 1969 (”ratione temporis” vigente ora articolo 286 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) – Applicazione non dipende da dimostrazione di fuga d’un responsabile
L’applicazione della legge n. 990 del 1969, articolo 19 ( “ratione temporis” vigente ed ora indicata dall’articolo 286 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) non dipende dalla dimostrazione della fuga d’un responsabile, in quanto la stessa norma non pone alcun limite in tal senso. La responsabilità dell’impresa designata al risarcimento dal Fondo Vittime della strada potrebbe in teoria essere affermata anche in assenza d’una fuga immediata del responsabile (ad es., nel caso in cui questi fornisca alla vittima dati falsi), cosi’ come, all’opposto, potrebbe essere negata anche in presenza d’una fuga immediata (ad es., nel caso in cui il responsabile, datosi immediatamente alla fuga, venga successivamente intercettato e fermato dalle forze dell’ordine, e di tale circostanza la vittima venga portata a conoscenza prima dell’inizio del giudizio risarcitorio). Quel che rileva dunque ai fini del sorgere dell’obbligazione a carico dell’impresa designata non e’ accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato, e se vi sia stata una condotta diligente della vittima. Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte dell’automobilista responsabile che giustifichino la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015 n. 274
FONTE SOLE 24 ORE