l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha posto fine ai molteplici filoni interpretativi che si erano sviluppati, nel corso del tempo, in ordine alla corretta applicazione dell’art. 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 — che riconosce al padre lavoratore la possibilità di fruire dei periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 (c.d. “permessi per allattamento”) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente — con particolare riferimento all’individuazione dell’esatta estensione di quest’ultima nozione; segnatamente, se essa sia astrattamente riferibile a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e, quindi, anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare (c.d. casalinga), oppure solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista.
In merito, il recentissimo e autorevole orientamento giurisprudenziale assunto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha fatto finalmente chiarezza.
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Riposi giornalieri del padre ai sensi dell’art. 40 comma 1 d.legisl. 26 marzo 2001 n.151
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