In data odierna è stata trasmessa una nota redatta dal Segretario Generale Roberto Intotero, con osservazioni all’atto parlamentare n°395 inerente lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
L’ atto è attualmente sottoposto al parere parlamentare delle commissioni permanenti Difesa, I Affari Costituzionali, Bilancio, nonche all’apposita Commssione parlamentare per la semplificazione.
L’esame terminerà il 29 aprile 2017.
In relazione al Decreto Legislativo, tenuto conto che l’articolato, nelle prossime settimane potrà essere ancora oggetto di confronto e di verifica, anche allo scopo di completarne e perfezionarne i contenuti, questa Organizzazione ha voluto portare all’ attenzione del Parlamento alcune gravi criticità, nonché delle gravi disparità di trattamento che a nostro parere andrebbero sanate con delle modifiche che tra l’altro non apporterebbero alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato, ma mirerebbero esclusivamente a rispettare l’equa ordinazione dei ruoli e delle qualifiche e a sanare alcune gravi distorsioni giuridiche deleterie che non gioverebbero nemmeno al prestigio di questa Amministrazione.
In particolare si è fatto osservare i profili di dubbia legittimità delle riserve concorsuali che sono state mantenute, in alcuni casi con percentuali a nostro avviso ancora drasticamente spropositate ed inique, ponendosi in grave contrasto con i principi costituzionali.
Sono stati altresì evidenziati altrettanti manifesti profili di illegittimità costituzionale, quali l’introduzione di limiti di età per la partecipazione ai concorsi interni per l’accesso al ruolo dei funzionari (seppure le norme transitorie ne prevedono la sospensione fino al 2026) blidando di fatto la carriera funzionari e inibendone l’accesso a tutto il personale.
RUOLO FUNZIONARI
I limiti di età impropriamente fissati precludono categoricamente, senza alcuna possibilità di errore l’avanzamento a tutto il personale interno, come dimostreremo di seguito.
Per l’accesso mediante concorso interno, il decreto prevede che questo venga riservato esclusivamente al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale, con almeno 5 anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo e con un’età non superiore a 35 anni. Si profilerebbe in questo caso la totale preclusione all’avanzamento per tutto il personale del ruolo agenti assistenti e sovrintendenti, mentre per il ruolo Ispettori si prospetterebbe un’aspettativa così detta “ad orologeria”, ovvero una possibilità di avanzamento limitata ai prossimi 9 anni (perché il predetto limite di età non si applicherebbe fino al 2026), dopo di che non vi sarebbe, neanche per questi ultimi, alcuna speranza di progressione di carriera.
Orbene è giusto il caso di ricordare che l’età media del personale della polizia si attesta attualmente a 46 anni e quella del ruolo ispettori si attesta a 50 anni ed è praticamente impossibile che questa possa scendere sotto la soglia dei quaranta anni entro i prossimi dieci lustri.
Per l’accesso dall’esterno (concorso pubblico) il decreto prevede invece che il venti per cento dei posti disponibili sia riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un’età non superiore a quaranta anni.
N.B. Quest’ultimo limite di età si applicherebbe sin dall’entrata in vigore del decreto, non essendo stata prevista la proroga nelle norme transitorie.
Appare evidente, quindi, come l’accesso alla carriera funzionari per il personale interno non sarebbe solo difficile dal punto di vista probabilistico, o arduo dal punto di vista professionale, ma letteralmente impossibile dal punto di vista tecnico/normativo, per decorsi limiti di età. Ciò costituisce a nostro parere una gravissima limitazione, inaccettabile, sia da un punto di vista etico morale che da un punto di vista prettamente giuridico.
RUOLO ISPETTORI
L’abuso della riserva concorsuale appare evidente soprattutto nella fase transitoria, laddove si prevede l’accesso al ruolo ispettori mediante cinque procedure concorsuali per soli titoli , riservate esclusivamente al ruolo sovrintendenti (di cui la metà in via esclusiva ai sov. Capo).
Su un binario diverso si prevede che il trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, andrebbe suddiviso tra tutto il personale (compresi anche in questo caso i sovrintendenti) mediante concorsi interni per titoli ed esami.
Ebbene in questo caso emerge chiara la volontà ingiustificata ed inaccettabile di favorire in modo plateale, nelle competizioni professionali (concorsi interni), le qualifiche sovra ordinate (ruolo sovrintendenti) a netto svantaggio del personale dei ruoli base (agenti assistenti) in palese violazione del principio di imparzialità della P.A.
Ricordiamo che i concorsi interni per l’accesso al ruolo Ispettori sono procedure comunque soggette alle medesime norme e le medesime regole previste per i concorsi pubblici. La richiesta quindi è quella di mitigare l’uso delle predette riserve anche perché come sottolineato più volte, è nell’ambito della valutazione dei titoli che devono essere valorizzate le qualità professionali del personale con maggiori responsabilità e non creando assurde nonché illegittime “oasi privilegiate esclusive” per determinate qualifiche. Il principio del merito prevede che tutti debbano partire dalla stessa linea.
Inoltre abbiamo notato che a fronte dei predetti percorsi semplificati (selezione per soli titoli per i soli sovrintendenti) che permetterà il facile accesso alla qualifica di vice ispettore, non sono però state previste le opportune e doverose misure perequative nei confronti dei 1875 vincitori del concorso interno ordinario per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, la cui graduatoria è in corso di pubblicazione.
Questi ultimi infatti dopo aver sostenuto e superato le quattro prove del concorso ordinario, durato quasi quattro anni, secondo le disposizioni vigenti, si ritroverebbero ad avere una decorrenza giuridica analoga, se non addirittura successiva rispetto ai sovrintendenti riordinati con le predette misure semplificate nella fase transitoria. Ciò costituirebbe una grave penalizzazione ed un’ingiusta sperequazione. Questa O.S. aveva richiesto con ragionevolezza di provvedere ad introdurre una norma nel decreto che consentisse di assegnare un’adeguata retrodatazione giuridica per i vincitori del concorso ordinario, i cui posti in palio sono riferiti a vacanze degli anni 2001/2004 (vedi premesse nel bando). La misura sarebbe più che giustificata e tra l’altro non comporterebbe oneri a carico dello Stato, dal momento che la decorrenza economica in ogni caso partirebbe dalla data di conclusione del corso di formazione. Si tenga conto che l’ultimo scaglione di ispettori ha conseguito la nomina con decorrenza giuridica 2008 e che nella fase transitoria tutti gli ispettori capo transiteranno nella qualifica di Ispettore superiore lasciando un vuoto presso chè assoluto nella qualifica di ispettore capo.
RUOLO SOVRINTENDENTI
Per quanto riguarda l’accesso al ruolo sovrintendenti è stato previsto un anomalo e alquanto discutibile “accesso a domanda mediante scrutinio per merito comparativo” ai più anziani del ruolo, per di più nella misura spropositata del 70% dei posti disponibili ogni anno, quando per esempio l’articolato dell’arma dei carabinieri ha previsto per il passaggio al corrispettivo ruolo, concorsi interni a doppio binario (senza alcun limite di età) con percentuali ragionevoli (60 e 40) che garantiscono sostanzialmente le aspettative di tutti, dal carabiniere semplice all’appuntato anziano.
Orbene si fa presente che da un punto di vista normativo di carattere generale, l’accesso al ruolo sovrintendenti non è stato unificato per cui, essendo rimasto a tutti gli effetti di legge ancora un passaggio di ruolo, non può prevedersi altro strumento giuridico che il concorso, altrimenti si configurerebbe un illegittimo sistema di avanzamento secondo il vecchio sistema delle carriere (per anzianità) ormai bandito da ogni ordinamento e da ogni amministrazione dello Stato.
Invero il concorso interno sarebbe stato previsto, ma solo nella misura del trena per cento dei posti disponibili ogni anno.
A nostro parere, dunque, questo impianto porta con sè delle gravi distorsioni giuridiche in contrasto con principi costituzionali ormai stabilmente protetti e tutelati dall’ordinamento.
Revisione dei ruoli Polizia di Stato – nota del Segretario_signed
LA SEGRETERIA NAZIONALE