Nell’ambito dell’iter per l’approvazione del riordino delle Forze di Polizia è giunto il parere del Consiglio di Stato sull’atto normativo n°395 sottoposto alle commissioni parlamentari.
Ebbene con parere Numero 00915/2017 del 21/04/2017 la commissione speciale del Consiglio di Stato pur esprimendo un parere favorevole nel suo complesso, ha rilevato alcune criticità di fondo, tra le quali spicca il meccanismo di avanzamento relativo all’accesso al ruolo dei sovrintendenti, dei brigadieri dell’arma dei carabinieri e della finanza, che proprio questa O.S. aveva nelle sue osservazioni indicato come un sistema incostituzionale e giuridicamente anomalo. (leggi la nota del Segretario Generale )
Infatti, esattamente come il NSP ha fatto rilevare, in assenza di un unificazione reale dei ruoli agenti assistenti con quello dei sovrintendenti, l’accesso al ruolo sovrintendenti, così com’è stato proposto dall’amministrazione, porta con sè delle gravi distorsioni giuridiche in contrasto con principi costituzionali essendo rimasto a tutti gli effetti ancora un passaggio di ruolo e pertanto l’accesso non può che avvenire mediante concorso, altrimenti si configurerebbe un illegittimo sistema di avanzamento secondo il vecchio sistema delle carriere (per anzianità) ormai bandito da ogni ordinamento e da ogni amministrazione dello Stato.
Dello stesso avviso il Consiglio di Stato il quale afferma quanto segue:
“Un profilo di possibile criticità concerne le modalità di provvista per il ruolo dei sovrintendenti: l’articolo 24 quater del d.p.r. 335/1982 per la Polizia di Stato, l’articolo 690 del Codice dell’ordinamento militare per l’Arma dei Carabinieri, l’articolo 19 d.lgs. 199/1995 per la Guardia di Finanza nonché l’articolo 16 d.lgs. 443/1992 per il Corpo della Polizia Penitenziaria, anche come modificati dallo schema di decreto legislativo in oggetto, stabiliscono “a regime” che al ruolo dei sovrintendenti possa accedere, seppure con diverse modalità, solo il personale già inquadrato nel ruolo inferiore.
Ciò posto, questa Commissione non può non rilevare che la previsione a regime di un accesso a tale ruolo con il passaggio, attraverso uno scrutinio per merito comparativo o un concorso, riservato esclusivamente a personale già appartenente alla pubblica amministrazione, potrebbe risultare non compatibile con gli artt. 3 e 97 Cost.
Come ricordato dalla Corte costituzionale, la giurisprudenza «ha ripetutamente affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009)» (Corte cost., 18 febbraio 2011 n. 52).
…..Ferma restando la necessità di valorizzare le professionalità interne – garantendo loro adeguate prospettive di carriera – esigenze di compatibilità della norma con il dettato costituzionale suggerirebbero comunque, ad avviso di questo Consiglio di Stato, di prevedere che si tratta di un meccanismo necessario e selettivo di avanzamento nell’ambito di un ruolo unitario che ricomprenda, oltre al ruolo dei sovrintendenti, anche quello inferiore (peraltro, la legge delega prevede la possibilità di sopprimere dei ruoli).
In alternativa, andrebbe disposto che l’accesso a tale ruolo avvenga, almeno in parte, mediante concorso pubblico esterno nel rispetto dei principi di carattere generali previsti dal testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) e dalla giurisprudenza costituzionale prima citata.”
Risulta quindi improcrastinabile, ad avviso di questa O.S. procedere all’unificazione dei ruoli prevedendo il passaggi automatico al 22° anno di servizio (Ass. capo + 8 anni) mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto, così come questa Organizzazione da sempre sta rivendicando. Nella fase transitoria è opportuno inoltre fare confluire tutti gli assistenti capo con più di 8 anni nella qualifica, in un ruolo ad esaurimento, nella consapevolezza che gli ufficiali di PG sono figure essenziali per il corretto funzionamento degli uffici di Polizia e per l’efficienza dei servizi istituzionali.
Altra criticità rilevata dal Consiglio di Stato, riguarda i limiti di età anagrafica come requisito per l’accesso ai ruoli. A tal riguardo il CDS ha rilevato quanto segue;
” Tuttavia – per quanto concerne la tematica relativa all’abbassamento dei limiti di età – la Commissione speciale non può esimersi dal rilevare che le disposizioni transitorie recate dall’art. 2 del Capo in esame procedono a rinviare all’anno 2026 l’applicazione del limite d’età di 35 anni previsto per la partecipazione al concorso interno per vice commissari introdotto dall’art. 1, comma 5, lett. f) (art. 2, lett. u)) e che la relazione istruttoria e i documenti ad essa allegati non danno contezza delle ragioni sottese alla scelta di introdurre tale disciplina transitoria.
Pertanto – pur tenendo conto del fatto che le motivazioni sottese a tale disciplina potrebbero, in ipotesi, rinvenirsi nella necessità di concedere un termine temporale adeguato a consentire la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato non in possesso di tale requisito d’età – alla Commissione risulta difficile valutare la ragionevolezza della richiamata disciplina transitoria nell’ambito della complessiva riforma in esame. Peraltro, deve evidenziarsi come la predetta disposizione appare l’unica volta ad introdurre un periodo transitorio nell’applicazione dei nuovi limiti di età previsti dalle succitate disposizioni, con la conseguenza che detti limiti – ad esclusione di quello concernente il concorso interno per vice commissari – troveranno immediata applicazione senza che, sul punto, l’Amministrazione abbia esplicitato le motivazioni di tale differente approccio.”
Stante quanto sopra, prendendo spunto dai rilievi della commissione speciale del Consiglio di Stato, questa O.S. si sta già organizzando con i propri legali per predisporre, in assenza delle opportune modifiche da parte dell’amministrazione, alcuni ricorsi giurisdizionali volti ad impugnare il provvedimento finale sotto questi e altri aspetti, chiedendone sia la riforma che il giudizio di legittimità.
Come sempre il NSP lotterà dalla base per la base.
LEGGI IL PARERE CONSIGLIO DI STATO SCHEMA DECRETO RIORDINO RUOLI FF.PP
LA SEGRETERIA NAZIONALE