In relazione all’ultima stesura del testo bozza trasmesso in data 9 febbraio, tenuto conto che gli articolati nei prossimi giorni potranno essere ancora oggetto di confronto e di verifica, anche allo scopo di completarne e perfezionarne i contenuti, questa Organizzazione dopo attenta lettura del documento, ha richiesto modifichè urgenti al testo prima dell’approvazione definitiva allo scopo di migliorato in alcuni punti dove a nostro avviso emergono ancora delle gravi criticità, nonché delle gravi disparità di trattamento.
In particolare si ha avuto modo di verificare che malgrado le nostre approfondite considerazioni circa i profili di dubbia legittimità delle riserve concorsuali, queste sono state tuttavia mantenute, in alcuni casi con percentuali a nostro avviso ancora drasticamente spropositate ed inique, ponendosi così in grave contrasto con i principi costituzionali nonché con i principi stessi che le SS. LL. hanno più volte affermato di voler salvaguardare.
Ma cosa ancor più grave e deleteria, che evidenzia altrettanti manifesti profili di illegittimità costituzionale, è il fatto che sono stati mantenuti i limiti di età per la partecipazione ai concorsi interni, (seppure in alcuni casi le norme transitorie ne prevedono la sospensione fino al 2026 ma non in tutti i casi) sia per l’accesso al ruolo sovrintendenti che per l’accesso al ruolo dei funzionari
Leggi la nota del Segretario trasmessa agli uffici competenti
RUOLO SOVRINTENDENTI
Per quanto riguarda l’accesso al ruolo sovrintendenti è stato previsto un anomalo e alquanto discutibile “accesso a domanda mediante scrutinio per merito comparativo” ai più anziani del ruolo, per di più nella misura spropositata dell’ottanta per cento dei posti disponibili ogni anno, quando per esempio l’articolato dell’arma dei carabinieri ha previsto per il passaggio al corrispettivo ruolo, concorsi interni a doppio binario (senza alcun limite di età) con percentuali ragionevoli (60 e 40) che garantiscono sostanzialmente le aspettative di tutti, dal carabiniere semplice all’appuntato anziano.
Orbene si fa presente che da un punto di vista normativo di carattere generale, l’accesso al ruolo sovrintendenti non è stato unificato per cui, essendo rimasto a tutti gli effetti di legge ancora un passaggio di ruolo, non può prevedersi altro strumento giuridico che il concorso, altrimenti si configurerebbe un illegittimo sistema di avanzamento secondo il vecchio sistema delle carriere (per anzianità) ormai bandito da ogni ordinamento e da ogni amministrazione dello Stato.
Invero il concorso interno sarebbe stato previsto, ma solo nella misura del venti per cento dei posti disponibili ogni anno, per giunta con un limite di età fissato a 40 anni.
A nostro parere, dunque, questo impianto porta con sè delle gravi ed irricevibili distorsioni giuridiche, le quali se non verranno sanate, costringeranno questa O.S. ad impugnare gli atti nelle sedi competenti al fine di ristabilire principi costituzionali ormai stabilmente protetti e tutelati dall’ordinamento.
L’abuso della riserva concorsuale appare evidente anche nella fase transitoria, laddove si prevedono ben cinque procedure concorsuali straordinarie semplificate per l’accesso al ruolo ispettori, le quali vengono riservate per il settanta per cento al ruolo sovrintendenti (di cui la metà in via esclusiva ai sov. Capo) e per il restante trenta per cento a tutto il personale (e quindi compresi i sovrintendenti). Ebbene anche in questo caso emerge chiara la volontà ingiustificata ed inaccettabile di favorire in modo così plateale, nelle competizioni professionali (concorsi interni), le qualifiche sovra ordinate (ruolo sovrintendenti) a netto svantaggio del personale dei ruoli base (agenti assistenti) in palese violazione del principio di imparzialità della P.A.
Ricordiamo a questa amministrazione che i concorsi interni per l’accesso al ruolo Ispettori sono procedure comunque soggette alle medesime norme e le medesime regole previste per i concorsi pubblici. La richiesta quindi è quella di mitigare l’uso delle predette riserve anche perché come sottolineato più volte, è nell’ambito della valutazione dei titoli che devono essere valorizzate le qualità professionali del personale con maggiori responsabilità e non altrove.
RUOLO FUNZIONARI
In questo caso i limiti di età impropriamente fissati addirittura precluderebbero categoricamente, senza alcuna possibilità di errore l’avanzamento a tutto il personale interno, come dimostreremo di seguito.
Riguardo l’accesso alla qualifica di vice commissario dall’interno, la bozza prevede che venga riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale, con almeno 5 anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo e con un’età non superiore a 35 anni.
Si profilerebbe in questo caso la totale preclusione all’avanzamento per tutto il personale del ruolo agenti assistenti e sovrintendenti, mentre per il ruolo Ispettori si prospetterebbe un’aspettativa così detta “ad orologeria”, ovvero una possibilità di avanzamento limitata ai prossimi 9 anni (perché il predetto limite di età non si applicherebbe fino al 2026), dopo di che non vi sarebbe, neanche per questi ultimi, alcuna speranza di progressione di carriera.
Orbene è giusto il caso di ricordare che l’età media del personale della polizia si attesta attualmente a 46 anni e quella del ruolo ispettori si attesta a 50 anni ed è praticamente impossibile che questa possa scendere sotto la soglia dei quaranta anni entro i prossimi dieci lustri.
Riguardo l’accesso a vice commissario dall’esterno (concorso pubblico) la bozza prevede invece che il venti per cento dei posti disponibili sia riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un’età non superiore a quaranta anni.
N.B. Quest’ultimo limite di età si applicherebbe sin dall’entrata in vigore del decreto, non essendo stata prevista la proroga nelle norme transitorie.
Appare evidente, quindi, come l’accesso alla carriera funzionari per il personale interno non sarebbe solo difficile dal punto di vista probabilistico, o arduo dal punto di vista professionale, ma letteralmente impossibile dal punto di vista tecnico/normativo, per decorsi limiti di età. Ciò costituisce a nostro parere una limitazione inaccettabile che non può essere tollerata, né da un punto di vista etico morale né da un punto di vista prettamente giuridico.
RUOLO ISPETTORI
Inaccettabile è anche la costatazione che personale pluri beneficiario di due precedenti riordini (sost. Comm.) possa ancora una volta godere, non solo di un percorso a loro riservato che li introduce in un ruolo ad esaurimento (1800 posti) creato ad hoc per questa qualifica, con innegabili benefici anche economici, ma possa anche avere il privilegio di partecipare fino al 2026 al concorso interno per l’accesso alla carriera funzionari come prevede il comma cc lettera e) delle disposizioni transitorie, sottraendo così al restante personale degli ispettori, anche quelle infinitesimali chance di avanzamento che gli resterebbero fino al 2026.
Inoltre, abbiamo avuto modo di notare che nella fase transitoria, a fronte di percorsi semplificati che vedranno, entro il 2018, il passaggio di almeno 2000 sovrintendenti alla qualifica di vice ispettore, non sono però state previste le opportune e doverose misure perequative per evitare disparità e contrapposizioni nei confronti dei 1875 vincitori del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, la cui graduatoria è in corso di pubblicazione. Questi ultimi infatti dopo aver sostenuto le quattro prove del concorso ordinario, durato quasi quattro anni, secondo le disposizioni vigenti, si ritroverebbero ad avere una decorrenza giuridica dal 2018 (fine corso) ovvero analoga (se non successiva) a quella spettante ai beneficiari delle predette misure derogatorie semplificate. Ciò costituirebbe una grave penalizzazione ed un’ingiusta sperequazione, pertanto questa O.S. aveva richiesto con ragionevolezza di provvedere ad introdurre una norma nel testo in discussione che consentisse di assegnare un’adeguata retrodatazione giuridica per i vincitori del concorso ordinario, i cui posti in palio sono riferiti a vacanze degli anni 2001/2004 (vedi premesse nel bando). La misura sarebbe più che giustificata e tra l’altro non comporterebbe oneri a carico dello Stato, dal momento che la decorrenza economica in ogni caso partirebbe dalla data di conclusione del corso di formazione. Si tenga conto che l’ultimo scaglione di ispettori ha conseguito la nomina con decorrenza giuridica 2008.
Promozione a Ispettore Superiore
Infine si segnala con grande disappunto che contrariamente a quanto era stato ipotizzato nelle precedenti bozze, la promozione alla qualifica di ispettore superiore non avverrebbe mediante scrutinio a ruolo aperto per merito assoluto ma bensì attraverso scrutinio per merito comparativo previo requisito obbligatorio di laurea triennale, addirittura aumentando i tempi di permanenza per il raggiungimento di tale qualifica da 8 a 9 anni. Tempi di permanenza che invece sono stati ridotti anche dall’arma dei carabinieri che ha previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica di maresciallo aiutante (equivalente di Ispettore Superiore) di 8 anni.
Diamo atto all’amministrazione di aver opportunamente ristretto le tempistiche di permanenza per tutte le qualifiche. Tuttavia nel ruolo ispettori sono ancora necessari 26 anni complessivi per raggiungere la qualifica apicale, contro i 14 anni complessivi del ruolo agenti assistenti e i 15 anni complessivi del ruolo sovrintendenti.
Lo scrutinio per merito comparativo d’altronde è già previsto per il passaggio alla qualifica apicale di sostituto commissario, motivo per cui non si intravede né la necessità ne l’utilità di costituire uno scrutinio intermedio.
Si chiede quindi alle SS.LL. di ritornare saggiamente sulle precedenti decisioni, nella consapevolezza che si tratterebbe di una scelta oculata e lungimirante ma soprattutto coerente con i propri intendimenti.
Si tiene a precisare che le predette osservazioni sono scevre da qualsiasi interesse di parte e si fondano su presupposti giuridici ormai acclarati da corposa giurisprudenza di merito, e trovano riscontro in ragione dell’interesse generale della categoria nonché dell’amministrazione.
LEGGI LA NOTA REDATTA DAL SEGRETARIO TRASMESSA A TUTTI GLI UFFICI COMPETENTI
Richiesta di rettifiche al testo (bozza) di revisione dei ruoli della Polizia di Stato_signed
LA SEGRETERIA NAZIONALE