Publichiamo la circolare ministeriale relativa ai criteri le modalità, nonchè gli adempimenti necessari per procedere al rimborso delle rette degli asili nido.
Da tenere conto che sono ammesse a rimborso le rette pagate per la frequenza di strutture educative, sostanzialmente assimilabili alla fattispecie degli asili nido propriamente detti, quali i “baby sitting”, i “punti gioco” ed i “baby parking”, purché sempre riferite al periodo suindicato.
Il diritto al rimborso viene mantenuto anche nel caso di utilizzo di asili nido convenzionati.
Il rimborso delle rette viene assicurato fino al termine dell’anno scolastico durante il quale il bambino compie il terzo anno di età.
Si rappresenta che il rimborso delle rette degli asili nido avviene in misura percentuale, risultante dal rapporto tra lo stanziamento di Bilancio stabilito per l’esercizio finanziario 2019 per tale rimborso e l’ammontare complessivo del fabbisogno effettivo comunicato da tutte le Prefetture per l’anno 2019.
Per i minori, portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992) il rimborso delle rette avverrà per intero per tutta la durata della frequenza dell’asilo nido.
Il diritto al rimborso cessa nel momento in cui i bimbi, portatori di handicap grave, inizieranno a frequentare la scuola materna.
LEGGI LA CIRCOLARE PER APPROFONDIRE
Capitolo 2585 art. 1 – Rimborso rette asili nido. Anno 2019_
LA SEGRETERIA NAZIONALE