ID PROCEDIMENTO | SERVIZIO DIRIGENTI, DIRETTIVI ED ISPETTORI 32 |
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO | Rilascio copia del foglio matricolare e/o attestazioni per il personale in servizio del personale dirigente e direttivo |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO | Istruzioni sul Servizio Matricolare approvate in data 20.11.1956, punto 38 d.P.R. 3/5/1957, n. 686 art. 29 T.U. |
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA | 1^ Divisione per il ruolo dei commissari e dei dirigenti |
AREA/UFFICIO | servizio dirigenti direttivi e ispettori |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Direttore della 1^ Divisione: Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Francesco FAMIGLIETTI |
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) | mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm@cert.messaggistica |
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE | Direttore Divisione Prima |
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI | istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 |
TERMINE PROCEDIMENTO (GG) | 30 gg |
ISTANZA DI PARTE (SI/NO) | si |
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A (d.P.C.M. 252/2012) | 1- Istanza dell’interessato. |
STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E AMM.VA | 1) Ricorso Gerarchico al Capo della Polizia . Direttore Generale della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199., oppure in alternativa 2) Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR competente per ragioni di territorio, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di decandenza di sessanta giorni dalla data della notifica o comunque della effettiva conocenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente (“codice del processo amministrativo”) |
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D’INERZIA (NOMINATIVO) | Direttore Centrale per le Risorse Umane |
RIFERIMENTI (TEL, EMAIL) | 06/46575739 segr.risorseumane.dipps@interno.it |
MODALITÀ PER ATTIVARE IL POTERE SOSTITUTIVO | Articolo 2, commi da 9-ter a 9-quinquies, legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal decreto legge e succ. mod. : Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.” |
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | dipps.333c.servdir.div1.rm@pecps.interno.it |
PROVVEDIMENTO FINALE (ESTREMI) | Copia foglio stato matricolare integrale o stralcio – attestazione |