A sorpresa in Commissione Affari Costituzionali dell Camera dove è in lavorazione la legge delega sulla Riorganizzazione delle amministrazioni Pubbliche spunta un emendamento a firma del Relatore Ernesto Carbone (PD) che di fatto apre la strada al riordino delle carriere.
In particolare l’emendamento 7. 1007 se fosse approvato introdurrebbe la revisione della disciplina in materia di reclutamento, dello stato giuridico rivedendo le norme sulla progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità e inoltre prevedrebbe l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva.
Quello che ci rende più soddisfatti è che l’emendamento formulato dal Relatore ha recepito il nostro suggerimento di tenere conto del merito e della professionalità, principio che questa O.S. ha espressamente ribadito in tutte le forme (scritta e orale) a tutte le forze politiche operanti nella commissione. L’emendamento prevede altresi di tenere conto della specificità del nostro Comparto prevista all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Nella speranza che tutto questo possa diventare al più presto realtà riportiamo di seguito il testo dell’ emendamento che ci interessa da vicino e che sembra avere ottime possibilità di essere approvato:
EMENDAMENTO
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attribuite con le seguenti: da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:
1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;
2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;
3) l’utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al cinquanta per cento, derivanti alle forze di polizia dall’attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;.
7. 1007. Il Relatore
LA SEGRETERIA NAZIONALE