Giustizia amministrativa più accessibile, sanando errori processuali: è l’effetto della sentenza della Corte costituzionale 132/2018, che dichiara illegittima una norma del processo amministrativo sugli errori compiuti nella notifica dei ricorsi.
I provvedimenti amministrativi possono essere impugnati entro 60 giorni: entro tale termine, è necessario evidenziare quali siano gli errori dell’amministrazione, notificando il ricorso sia all’ente pubblico che ha emesso il provvedimento, sia al controinteressato. La notifica del ricorso va indirizzata all’amministrazione competente nel suo domicilio legale. Nel caso all’esame della Consulta si contestava l’esito di una gara di appalto bandita dall’Anas: il ricorso era stato notificato a una sede periferica dell’ente e presso l’avvocatura distrettuale dello Stato. Sennonché, nessuna delle due notifiche era regolare: quella all’Anas non era valida perché indirizzata a Venezia e non a Roma; quella all’avvocatura perché l’Anas si difende con propri avvocati.
Questi errori erano emersi nel corso del giudizio, perché l’avvocatura dello Stato, comparendo in giudizio, li aveva evidenziati, trincerandosi poi dietro una norma (articolo 44 del Codice del processo amministrativo) che consente di «fare salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione». In altri termini, l’avvocatura aveva assunto la difesa dell’Anas, ma solo per eccepire l’errore della notifica. Errore che non era più sanabile, in quanto il provvedimento andava contestato nei 60 giorni, termine ormai scaduto.
In queste situazioni, per la Consulta, va data prevalenza al principio dell’articolo 156 del Codice di procedura civile, secondo il quale le nullità non possono essere pronunciate se l’atto ha raggiunto lo scopo. Quindi, se si notifica erroneamente un ricorso, ma il corretto destinatario comunque si costituisce in giudizio, la lite deve intendersi come attivata, perché l’errore (anche grave) è sanato dalla costituzione in giudizio. Nel diritto dei privati questo principio è stato sempre applicato, perché i diritti acquisiti si maturano in genere dopo anni. Nel giudizio amministrativo, invece, opera il principio dell’acquiescenza: la parte interessata deve proporre ricorso entro 60 giorni. Con questa sentenza, l’errore della notifica non rappresenta più un errore fatale, non rimediabile oltre i 60 giorni, se l’amministrazione si costituisce comunque in giudizio.
Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2018, n. 132
FONTE SOLE 24 ORE