La Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ della Corte dei conti ha messo il punto sulla corretta ed uniforme interpretazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 mettendo definitivamente fine alle speranze di quanti auspicavano un interpretazione più estensiva della norma e ritenenssero che in relazione al beneficio di cui all’ art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973 potesse essere riconosciuta la stessa aliquota anche per anzianità inferiori ai 15 anni di servizio al 31.12.95.
Ed invece la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, in merito all’interpretazione dell’art.54 del DPR 1092/73 “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ha stabilito che; La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995″.
La sentenza quindi esclude definitivamente dal beneficio tutti i colleghi che alla data del 31/12/1995 non aveva maturato i 15 anni di servizio cumulativo.
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