ID PROCEDIMENTO | SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ED AGENTI 23 |
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO | Riapertura procedimento disciplinare |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO | art. 26 d.P.R. n. 737/1981 |
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA | 1^ Divisione del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti |
AREA/UFFICIO | Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Direttore I^ Divisione, Primo dirigente della Polizia di Stato, dr. Massimo UCCI |
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) | 0646575401 dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.interno.it |
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE | Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza |
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI | E’ possibe ottenere informazioni tramite: comunicazioni agli interessati, pec, mic, 241/90 e portale doppiavela |
TERMINE PROCEDIMENTO (GG) | 90 |
ISTANZA DI PARTE (SI/NO) | si |
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A (d.P.C.M. 252/2012) | 1- Istanza dell’interessato; 2- documentazione comprovante nuovi elementi da valutare. |
STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E AMM.VA | 1) Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR competente per ragioni di territorio, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di decandenza di sessanta giorni dalla data della notifica o comunque della effettiva conocenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente (“codice del processo amministrativo”) ovvero, in alternativa, 2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 , entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza (“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”): artt. da 8 a 15. |
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D’INERZIA (NOMINATIVO) | Direttore Centrale per le Risorse Umane |
RIFERIMENTI (TEL, EMAIL) | 06/46575739 segr.risorseumane.dipps@interno.it |
MODALITÀ PER ATTIVARE IL POTERE SOSTITUTIVO | Articolo 2, commi da 9-ter a 9-quinquies, legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal decreto legge e succ. mod. : Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.” |
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.interno.it |
PROVVEDIMENTO FINALE (ESTREMI) | Decreto |