La Pubblica amministrazione non può rigettare la domanda di riammissione in servizio sull’unico presupposto fattuale del superamento dei quarant’anni di età, senza svolgere un’adeguata istruttoria e senza fornire una circostanziata motivazione sulle specifiche ragioni ostative all’accoglimento di tale istanza, dopo aver preso in considerazione la particolare situazione concreta del soggetto richiedente. È quanto afferma la Sezione I Ter del Tar del Lazio, con la sentenza 22 febbraio 2017 n. 2699.
L’approfondimento
Il Tar del Lazio è intervenuto sul diniego di riammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato, sulla base del parere contrario, reso dalla Commissione per il Personale, motivato sull’età dell’istante, superiore ai 40 anni e ritenuta di nessuna utilità non avendo l’Amministrazione alcun interesse di avvalersi delle prestazioni di ex dipendenti di oltre i quarant’anni poiché non offrono garanzie di potere svolgere i compiti istituzionali con la necessaria professionalità e non possono prestare servizio per un periodo adeguato.
La decisione
Nell’affermare la fondatezza del ricorso, il collegio ha rilevato come, pur non costituendo la riammissione in servizio un diritto dell’ex impiegato, rappresentando essa espressione di un potere ampiamente discrezionale nel cui esercizio è preminente la considerazione dell’interesse proprio dell’Amministrazione datrice di lavoro, tuttavia l’esercizio concreto di tale discrezionalità è censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere.
A giudizio del collegio non sembra accettabile, sotto il profilo della ragionevolezza, perché privo di alcuna base logica e razionale, un criterio di massima che esclude a priori la riammissione di un ex dipendente, per il solo ed unico motivo che lo stesso abbia superato l’età di 40 anni (posto quale condizione per la riammissione in servizio dall’art. 69 del DPR 335/1982), senza collocare questo elemento nell’ambito di una valutazione complessiva estesa ad altri fattori, quali la durata del pregresso rapporto di servizio (nel caso di specie 20 anni), nonché l’aspettativa di durata del servizio in seguito alla riammissione, la capacità professionale, i giudizi nei rapporti informativi.
Il diniego così motivato, infatti, si fonda sulla presunzione assoluta che l’età superiore ai 40 anni non garantisca all’Amministrazione la necessaria efficienza, presunzione che si palesa del tutto indimostrata, anche perché non sorretta da un accertamento del perdurante possesso in capo all’istante dei requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari per l’assolvimento dei compiti d’istituto.
Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne consegue che l’Amministrazione è tenuta a valutare caso per caso – secondo un criterio di ragionevolezza – se ricorrono i presupposti per la riammissione in servizio dell’ex dipendente in presenza di carenza di organico, potendo ritenersi ragionevole il diniego di riammissione in servizio – basato sul requisito dell’età anagrafica – per il solo dipendente prossimo alla maturazione del limite di età stabilito dalla legge, perché il dipendente potrebbe, in caso di riammissione, prestare servizio solo per un breve lasso di tempo, situazione che non ricorre nel caso di specie.
Sentenza TAR – Riammissione in servizio
FONTE SOLE 24 ORE