Secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza il tempo impiegato per indossare la divisa non puo’ essere retribuito, nonostante una sentenza della corte suprema di cassazione affermi il contrario.
Tutto nasce dalle richieste formali di alcuni dipendenti della Questura di Bologna finalizzate ad ottenere la retribuzione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione dell’uniforme prevista per lo svolgimento del servizio, sulla base della sentenza n. 2837 della Corte di Cassazione, emessa in data 07.02.2014, nella quale è stato sottolineato come “il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione”.
Di tutt’altro avviso l’Ufficio affari generali e giuridici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che in risposta alle suddette richieste, ritiene che il parere della Suprema Corte non possa trovare applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato.
Secondo l’ufficio legislativo del Dipartimento l’art. 18 del d.P.R. 782/1985 contiene una prescrizione di carattere generale, che riguarda un obbligo, da parte dell’appartenente alla Polizia di Stato ed in virtù del particolare status rivestito e della funzione esplicata, di puntualità e di cura della persona e del vestiario, dell’equipaggiamento e dell’armamento di ordinanza, al momento della presentazione in servizio.
Pertanto, la divisa rappresenta un elemento indispensabile e qualificante della funzione esplicata e non può ritenersi che la stessa sia equiparabile ad una “tuta da lavoro”.
Lo stesso ufficio poi ha precisato che il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato si distingue in “principale” ed “accessorio” e in tale ultima voce sono incluse le indennità destinate a compensare impegni che comportino particolari disagi e/o responsabilità. La fonte di tali indennità è normativa, e, in particolare è rintracciabile nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che all’art. 3 prevede che “per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione i trattamenti economici fondamentale ed accessorio” per cui risulterebbe evidente, a parere dell’Amministrazione, che il riconoscimento di qualsiasi retribuzione accessoria costituisca materia di contrattazione collettiva e quindi necessiti dell’osservanza delle suddette procedure.
Leggi la nota del Ufficio Affari Giuridici
Retribuibilità dei tempi di vestizione del personale – circolare 19 gen 2017
LA SEGRETERIA NAZIONALE