Nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2018 — Serie Generale, supplemento ord. n. 21 — è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, concernente il recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2016-2018.
Per la parte di specifico interesse della Polizia di Stato si richiamano il Titolo I — Forze di polizia ad ordinamento civile (dall’art. 1 all’art. 16) ed il Titolo III (artt. 35 e 36).
Si illustrano di seguito le novità in materia di gestione ed amministrazione del personale della Polizia di Stato le variazioni economiche introdotte.
A decorrere dal 1 gennaio 2018 i parametri sono i seguenti:
A decorrere dal 1° gennaio 2018 | ||||||
Qualifiche | Parametri | Incrementi mensili lordi euro |
Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro |
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Commissaria capo | 150,50 | 67,10 | 26.796,53 | |||
Commissario | 148,00 | 65,98 | 26.351,40 | |||
Vice commissario ‘ | 136,75 | 60,97 | 24.348,34 | |||
Sostituto commissario “coordinatore” | 148,00 | 65,98 | 26.351,40 | |||
Sostituto commissario | 143,50 | 63,98 | 25.550,18 | |||
Ispettore superiore (con 8 anni Nella qualifica) | 140,00 | 62,42 | 24.927,00 | |||
Ispettore superiore | 137,50 | 61,30 | 24.481,88 | |||
Ispettore capo | 133,50 | 59,52 | 23.769,68 | |||
Ispettore | 131,00 | 58,40 | 23.324,55 | |||
Vice ispettore | 124,75 | 55,62 | 22.211,74 | |||
Sovrintendente capo “coordinatore” | 131,00 | 58,40 | 23.324,55 | |||
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 125,75 | 56,06 | 22.389,79 | |||
Sovrintendente capo | 124,25 | 55,39 | 22.122,71 | |||
Sovrintendente | 121,50 | 54,17 | 21.633,08 | |||
Vice sovrintendente | 116,75 | 52,05 | 20.787,34 | |||
Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 54,17 | 21.633,08 | |||
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 117,00 | 52,16 | 20.831,85 | |||
Assistente capo | 116,50 | 51,94 | 20.742,83 | |||
Assistente | 112,00 | 49,93 | 19.941,60 | |||
Agente scelto | 108,50 | 48,37 | 19.318,43 | |||
Agente | 105,25 | 46,92 | 18.739,76 |
Lavoro straordinario
(art. 6)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 200/ a 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella.
Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018 | ||||
Qualifiche | Parametri | Feriale Euro |
Notturno o Festivo Euro |
Notturno festivo Euro |
Commissario Capo | 150,50 | ,67 | 17,72 | 20,45 |
Commissario | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
Vice Commissario | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 |
Sostituto commissario coordinatore | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
Sostituto.commissario | 143,50 | 14,94 | 16,90 | 19,50 |
Ispettore Superiore con 8 anni nella qualifica | 140,00 | 14,58 | 16,49 | 19,02 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 14,32 | 16,20 | 18,69 |
Ispettore Capo | 133,50 | 13,90 | 15,72 | 18,14 |
Ispettore | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
Vice Ispettore | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 |
Sovrintendente Capo Coordinatore | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
Sovrintendente Capo con 4 anni nella qualifica | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 |
Sovrintendente | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 |
Assistente Capo Coordinatore | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
Assistente Capo con 5 anni nella qualifica | 117,00 | 12,19 | 13,78 | 15,90 |
Assistente Capo | 116,50 | 12,12 | 13,71 | 15,81 |
Assistente | 112,00 | 11,66 | 13,19 | 15,21 |
Agente scelto | 108,50 | 11,30 | 12,78 | 14,75 |
Agente | 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 |
Permessi brevi
(art. 7)
L’art. 17 del d.P.R. 395/95 ha disciplinato, per la prima volta, l’istituto del permesso breve, prevedendo la possibilità, per il dipendente, di assentarsi durante l’orario di lavoro per un periodo di tempo che non può superare, in nessun caso, la metà dell’orario di lavoro giornaliero fino ad un massimo di 36 ore.
L’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 39/2018 rivisita l’istituto del permesso breve, aumentando da 36 a 54 ore il limite massimo fruibile nel corso dell’anno.
La novella prevede, inoltre, che tali permessi possano essere utilizzati anche per assentarsi dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all’art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora la prestazione sanitaria non superi la metà dell’orario di lavoro giornaliero.
La concessione del permesso, in relazione alle esigenze di servizio, è rimessa alla valutazione del capo dell’ufficio cui la relativa domanda deve essere inoltrata in tempo utile per poter adottare le misure organizzative necessarie.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore fruite a titolo di permesso breve entro il mese successivo con modalità determinate dal capo dell’ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
In alternativa al permesso’breve, qualora le visite, le terapie, le prestazioni specialistiche, gli esami diagnostici di cui all’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 eccedano la durata della metà dell’orario di lavoro giornaliero, il comrna 4 dell’articolo 7 del d.P.R. 39/2018 prevede la possibilità di usufruire del congedo straordinario per gravi motivi.
In tal caso il dipendente dovrà presentare formale istanza. allegando la documentazione probatoria in cui sia indícato anche l’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura (anche privata) che ha svolto la visita o la prestazione, in presenza della quale il dirigente dell’ufficio di appartenenza potrà concedere il congedo straordinario per gravi motivi.
Congedo parentale
(art. 8)
L’art. 15, comma 1, del d.P.R. 170/2007 prevedeva il diritto a 45 giorni di congedo parentale con il trattamento economico intero del congedo straordinario di cui all’art. 15 del d.P.R. 395/95, fruibili entro i primi tre anni di età del bambino. Inoltre il comma 2 stabiliva che il dipendente era tenuto a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno 15 giorni prima dell’inizio del congedo parentale.
L’art. 8, comma 1, del d.P.R. 39/2018 ha innovativamente previsto dí estendere il trattamento economico intero del congedo straordinario di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 395/95 nell’arco dei sei anni di età del bambino.
Pertanto al personale con figli minori di anni sei che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001 è concesso il congedo straordinario di cui all’art. 15 del d.P.R. 395/95, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati. nell’arco dei sei anni di età del bambino e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.
Tale disposizione si applica anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.P.R. in esame.
Il successivo comma 2 del citato art. 8 ha inciso sui tempi di preavviso per la richiesta del congedo parentale riducendoli da 15 a 5 giorni prima della data di inizio del congedo.
Pertanto il dipendente ai fini dell’esercizio del diritto ;è tenuto, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo parentale.
Al fine di realizzare un migliore contemperamento tra la necessità di riorganizzare i servizi che l’assenza, pur giustificata, comporta ed il diritto dell’interessato a fruire del beneficio, si ritiene necessario invitare il personale a presentare all’ufficio di appartenenza la propria richiesta di congedo parentale nel rispetto dei termini e possibilmente prima della programmazione della turnazione settimanale.
congedo ordinario (art. 9)
L’art. 11 del d.P.R. 170/2007 stabiliva che per motivate esigenze di servizio nonché per motivate esigenze personali, il dipendente poteva essere autorizzato a fruire del congedo ordinario entro l’anno successivo a quello di spettanza.
L’art. 9, comma 1, del d.P.R. 39/2018, estende la possibilità di usufruire del congedo ordinario entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.
Orario di lavoro
(art. 10)
L’art. 10, comma 6. così come nella precedente formulazione, prevede che le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante. entro l’anno successivo.
Il comma 7 del medesimo articolo ha innovativamente previsto che per il personale successivamente inviato in missione all’estero, la fruizione dei riposi compensativi, di cui al precedente comma 6, debba avvenire entro il termine di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Trattamento di missione
(art. 11)
E’ stato integrato l’art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, stabilendo, per il personale inviato in missione, il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di prima classe o di classe superiore, sempre che tale circostanza non determini un maggior onere per l’Amministrazione che sostiene la spesa del viaggio.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale inviato in missione, che utilizzi titoli di viaggio contraddistinti da standard qualitativi superiori alla classe consentita, il rimborso del biglietto ferroviario non potrà superare la misura corrispondente alla prima classe, individuabile per i treni “ad alta velocita” della società Trenitalia, nella tariffa base per il livello ‘Business”.
Tutela legale
(art. 12)
L’art. 21 del d.P.R. 51/2009, prevedeva la possibilità per il personale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio di ottenere l’anticipo della somma di 2.500 euro per spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento fosse stata accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
L’art. 12, comma 2, del d.P.R. 39/2018 eleva la somma a titolo di anticipazione da euro 2.500 ad euro 5.000, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Amministrazione.
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione di volo. di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
(art. 13)
La disposizione normativa di cui trattasi ha uniformato, nell’ambito del Comparto Sicurezza/Difesa, l’applicazione del c.d. “trascinamento” di cui all’articolo 5. comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e all’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, prevedendo l’estensione del predetto beneficio economico anche nei casi di assenza dal servizio di cui al comma 8 dell’articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Di conseguenza, al personale della Polizia di Stato destinatario delle indennità operative di aeronavigazione, volo e relative indennità supplementari, imbarco, imbarco di altura ed imbarco al 50%, è riconosciuto il c.d. “trascinamento” anche ogni qualvolta si assenti dal servizio per:
- fruizione di giorni di congedo straordinario;
- infermità quando la stessa si protrae oltre il quindicesimo giorno (i periodi a cavallo tra due mesi sono da considerare in modo continuativo);
- frequenza corsi con diritto al trattamento economico di missione.
LA SEGRETERIA NAZIONALE