Un consenso larghissimo. Che però non azzera le polemiche. Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge che introduce nel nostro ordinamento penale il reato di tortura. Solo otto i contrari e 34 gli astenuti per un provvedimento che adesso torna per la seconda volta all’esame della Camera. Bisognerà ancora aspettare, quindi, per il via libera definitivo a uno dei grandi “buchi neri” del nostro Codice penale, che più volte (da ultimo il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, a metà marzo) dall’estero ci è stato sollecitato di riempire.
“Si tratta certo di una soluzione di compromesso migliorativa rispetto all’ipotesi precedenti che comunque limita i disagi per l’operatività delle Forze di Polizia, anche se a nostro avviso si tratta di una norma di difficile (se nono impossibile) applicabilità, in altre parole una norma inutile” sono le dichiarazioni del Segretario Generale del Nuovo Sindacato di Polizia Roberto Intotero interpellato sulla questione.
Due i nodi cruciali: la limitazione della tortura ai soli comportamenti ripetuti e i limiti alla configurazione della tortura psichica.
Nel particolare è caduto il riferimento a condotte «reiterate», ma per effetto di un emendamento dei relatori, è stata introdotta la necessita per la sanzione di un fatto «commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».
Alla fine, anche per effetto di un lungo lavoro di aggiustamento delle norma per arrivare a un punto di equilibrio anche all’interno della maggioranza, ci si è attestati su una soluzione che veda la tortura come reato che può essere commesso da chiunque, che è sanzionato con una pena che va da un minimo di quattro a un massimo di 10 anni di carcere (da 5 a 12 per i pubblici ufficiali), che prevede un pacchetto di aggravanti che arrivano sino all’ergastolo in caso di morte della vittima, passando per le varie tipologie di lesioni. Introdotta anche l’istigazione alla tortura che invece si configura come reato proprio (ascrivibile cioè solo ai pubblici ufficiali) con pena da sei mesi a tre anni.
Le dichiarazioni ottenute attraverso tortura non saranno mai utilizzabili nel processo penale ed è esclusa l’espulsione e l’estradizione verso Stati che applicano la tortura.
FONTE SOLE 24 ORE