Si estende l’area della procedibilità a querela. Il Consiglio dei ministri di ieri, l’ultimo prima dell’insediamento del nuovo Parlamento, ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo che riscrive le condizioni di esercizio dell’attenzione penale per una serie di reati. Il provvedimento va letto insieme alla legge di riforma del processo penale in vigore dall’agosto 2017: da allora infatti è stata introdotta una nuova causa di estinzione del reato, a beneficio di chi realizza condotte riparatorie, che si può applicare soltanto all’area dei reati perseguibili a querela. L’obiettivo evidente è quindi quello di renderne più ampio l’utilizzo, valorizzando nello stesso tempo meccanismi conciliativi.
In termini generali, la procedibilità a querela è considerata punto di equilibrio e di compromesso tra due opposte esigenze: da un lato quella di evitare l’applicaizone di meccanismio automatici di repressione per fatti che hanno in realtà una gravità relativa, e, anzi, dannosi, per il perseguimento invece di fatti di ben altra rilevanza penale; dall’altro quello di fare emergere e valorizzare l’interesse privato alla punizione del colpevole in un contesto che è caratterizzato dalla lesione di bei strettamente individuali.
In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione della violenza privata e dei reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, o ricorrono circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno provocato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, con riferimento a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce l’effetto delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.
Ancora più nel dettaglio, tra i reati espressamente interessati, rientrano le minacce gravi, la violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale l’alterazione o soppressione di corrispondenza, la truffa aggravata (ma con l’eccezione del danno patrimoniale di rilevante gravità), la frode informatica, l’appropriaizone indebita in relazione a cose possedute a titolo di deposito necessario o ai casi in cui il reato è commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche o di ufficio.
La data di entrata in vigore del decreto rappresenterà poi uno spartiacque da vecchio e nuovo regime di procedibilità. Infatti, il termine per la presentazione della querela per i reati interessati commessi in un momento antecedente inizierà a decorrere proprio dalla data di entrata in vigore se la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto-reato. Se è in corso un procedimento sarà il pm, nella fase delle indagini preliminari, oppure il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, a informare la persona offesa. Escluso invece il cambio delle condizioni di procedibilità se il giudizio, sempre al momento dell’entrata in vigore della riforma, è in Cassazione.
FONTE SOLE 24 ORE