Finalmente l’amministrazione si accorge della inadeguatezza del nostro sistema sanzionatorio con particolare riferimento alla infrazione disciplinare prevista dall’art. 4, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (“pena pecuniaria”) comminata nell’ipotesi di violazione dell’art.12, n.3 del D.P.R. 20 ottobre 1985, n. 782 (“non contrarre debiti senza onorarli”).
Al riguardo il capo della polizia Pref. Franco Gabrielli ha diramato una circolare interpretativa volta ad evitare gli abusi sanzionatori che spesso vengono attuati dai dirigenti, relativamente a questa “infima” ipotesi sanzionatoria che presupporrebbe un dolo da parte del dipendente, ovvero la volontà di non pagare un debito, ma che di fatto viene inflitta anche nei confronti di chi si trova in condizioni di difficoltà economiche tali da non poter onorare gli impegni presi, anche per causa degli stipendi inadeguati che vengono percepiti.
In relazione alle predette considerazioni, i titolari della potestà disciplinare per il futuro, dovranno attenersi ai criteri della circolare, valutando con particolare equilibrio e sensibilità le situazioni debitorie che interessano i propri dipendenti, in modo da approfondire, caso per caso, la problematica sottostante e individuare con attenzione l’iniziativa amministrativa più idonea, eventualmente da intraprendere.
Sarà, pertanto, necessario svolgere, in primo luogo, un’attenta analisi volta a stabilire se ricorrano i presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui si ritenga di pervenire alla contestazione degli addebiti, nel corso del procedimento dovrà porsi particolare attenzione alla completezza dell’istruttoria, al fine di esaminare ogni elemento utile a graduare gli eventuali profili di responsabilità dell’incolpato in ragione dell’effettivo disvalore della condotta, apprezzato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, evitando l’applicazione della pena pecuniaria allorquando questa risulti solo afflittiva e destinata a produrre un ulteriore danno al dipendente .
Nella circolare interpretativa di seguito riportata, sono stati indicate anche linee giurisprudenziali recenti sulla questione.
LA SEGRETERIA NAZIONALE