Si attende solo il si definitivo del Senato. Il testo approvato alla camera sembrerebbe essere il testo definitivo.
Pene più severe, arresto in flagranza ed “ergastolo della patente”, per chi causa un incidente mortale commettendo un’infrazione grave ma l’obbligo di arresto sarà limitato ai casi di stato di ebbrezza e tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Altra novità dell’ultim’ora è l’eliminazione dell’obbligo per il pm di avvalersi non di periti “generici” ma di esperti in ricostruzione di incidenti stradali. La motivazione è che si è voluto sventare l’assalto di una lobby. Nell’omicidio stradale sono state ricomprese anche ulteriori infrazioni rispetto a quelli di droga e alcol inizialmente previsti.
È innanzitutto il caso della velocità “spropositata” (vedi la scheda informativa). In sostanza, il reato scatta anche quando l’omicida ha superato una certa velocità, la cui determinazione esatta in caso d’incidente è sempre difficile e richiede grande professionalità. Questo forse potrebbe rappresentare un problema per gli addetti ai lavori poichè nella pratica, non sempre la velocità può davvero considerarsi “spropositata”: fuori città, basta superare di 50 km/h il limite, che in molti casi è il limite generale imposto dall’ente proprietario della strada per scaricarsi da ogni possibile responsabilità. Così, per esempio, su molti tratti autostradali montani con limite a 80 basterà andare ai canonici 130 per ritrovarsi indagati per omicidio stradale. Ma su queste cose è meglio essere severi..!!
Risolto, almeno in parte, il problema dell’”ergastolo della patente” cioè la revoca a vita della licenza di guida, che per molti era di dubbia costituzionalità. La soluzione trovata alla Camera è stata quella di imporre un periodo di revoca molto lungo (quindi quasi assimilabile a un “ergastolo”) prima di poter chiedere il foglio rosa: 15 anni, che scendono a 10 solo quando c’è colpa anche da parte della vittima e salgono a 20 se l’interessato era stato già condannato per ebbrezza media o grave o per guida sotto effetto di droghe e addirittura a 30 in caso di fuga.
Revoche “lunghe” anche per il reato di lesioni personali stradali (altro nuovo reato introdotto): cinque anni per le lesioni gravi o gravissime, che diventano 10 in caso di precedenti condanne su alcol o droga e 12 in caso di fuga.
La sospensione della patente subito dopo un incidente (già prevista con varie sfumature dal Codice della strada, articolo 223) può arrivare fino a cinque anni. Quando si viene condannati in via non definitiva, la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni.
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