Niente tenuità del fatto per il finanziere che approfitta della sua posizione per evitare una sanzione. La Cassazione, con la sentenza 16058, conferma la condanna per tentata truffa a carico di un brigadiere della Guardia di finanza che, sottoposto ad un controllo mentre era a caccia, aveva preso una sanzione di circa 50 euro per aver “dimenticato” a casa documenti venatori che era stato invitato a mandare alla guardia forestale entro 5 giorni. Il cacciatore-finanziere in realtà non poteva inviare alla forestale ciò che non possedeva, non avendo mai pagato la tassa di concessione governativa né fatto l’assicurazione. Per evitare una sanzione più aspra aveva allora formato e spedito via fax un atto, con firma falsa di un suo collega, che dichiarava di aver preso visione del tutto.
Inutile per il ricorrente ricordare ai giudici le sue doti umane e gli anni di specchiata carriera, oltre al danno lievissimo provocato. Proprio in virtù di quest’ultimo il militare invocava la non punibilità prevista dall’articolo 131-bis sulla particolare tenuità del fatto, avendo dalla sua l’assenza di ogni precedente ed essendo la pena prevista per la sua azione compatibile con la norma.
Per i giudici però il fatto è grave a causa degli “artifizi adoperati per indurre in errore l’organo pubblico che avrebbe dovuto adottare i provvedimenti sanzionatori”. La falsificazione di due atti e l’aver approfittato senza esitazione della sua “divisa”, solo per evitare di pagare una sanzione più “salata”, sono la prova di una condotta criminosa di non trascurabile gravità.
La Cassazione respinge anche l’argomento del ricorso teso a censurare la sentenza di merito per la parte in cui il ricorrente era stato condannato a pagare i danni in favore del collega che si era costituito parte civile. In effetti lo stesso commilitone aveva ammesso di non aver subìto dei pregiudizi, e la sua firma non era neppure del tutto riconoscibile. Sul punto la Cassazione ricorda che il giudice non accerta il danno ma la semplice potenzialità della condotta a produrlo. Una verifica che va fatta in sede civile. La condanna generica del giudice di merito penale non condiziona, infatti, il “lavoro” del giudice civile né sull’esistenza dei presupposti del danno né nella sua quantificazione.
Corte di cassazione – Sezione II -Sentenza 11 aprile 2018 n.16058
FONTE SOLE 24 ORE