Il conducente di una moto di grossa cilindrata che non si ferma all’alt imposto dai carabinieri può essere condannato per resistenza a pubblico ufficiale ed essere obbligato a pagare anche una bella sanzione amministrativa.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. VI pen., con la Sent. n. 25265 del 16 giugno 2015. Uno spericolato motociclista partenopeo oltre a non fermarsi alla vista della paletta dei carabinieri ha ingaggiato un lungo inseguimento in centro abitato con i militari. Contro la conseguente condanna per il delitto previsto e punito dall’ art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) l’interessato ha proposto ricorso fino in cassazione ma senza risultati apprezzabili.
Anche se l’inottemperanza all’invito di fermarsi è sanzionato amministrativamente dall’art. 192 del codice stradale nulla impedisce alla polizia stradale di avviare una comunicazione di notizia di reato per i comportamenti più negligenti. Specifica infatti il collegio che la condotta di guida del trasgressore era particolarmente pericolosa avendo lo stesso proseguito la marcia a forte velocità in centro abitato nonostante l’alt intimato con paletta d’ordinanza e il successivo inseguimento effettuato dall’auto dei carabinieri con uso di dispositivi di allarme attivati. All’esito dell’inseguimento i militari hanno denunciato il motociclista per resistenza “ovvero un comportamento idoneo ad opporsi in maniera concreta ed efficace all’atto che il pubblico ufficiale sta compiendo“. In buona sostanza non conviene fuggire a tutto gas da una pattuglia. Il rischio è di trovarsi con una bella multa da pagare e una condanna penale per resistenza a pubblico ufficiale.
Cass. pen., Sez. VI, Sent., 16 giugno 2015, n. 25265
LA SEGRETERIA NAZIONALE