Con nota 555/RS/01/67/5169 del 19 aprile 2019 la direzione centrale ha sostanzialmente risposto alla nostra lettera di diffida in relazione alle indiscriminate assegnazioni d’ufficio di 185 neo sovrintendenti al di fuori della provincia dove questi prestavano servizio in violazione delle disposizioni transitorie del D.Lgs. 95/2017.
La predetta nota specifica che “non è stato possibile destinare, con la nuova qualifica, alla sede di servizio d’origine, ovverosia ad un qualsiasi ufficio avente sede nella medesima circoscrizione provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 13-quinquies del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 1° agosto 2002, n.. 199, inserito dal decreto del Ministro dell’Interno 3 dicembre 2013, n. 144, al quale fanno esplicito riferimento le lettere a) e b) dell’articolo 2 di cui in oggetto”.
Come volevasi dimostrare ancora la Direzione Centrale tenta di giustificare le proprie azioni appellandosi ad alcune disposizioni contenute in alcuni decreti ministeriali che a loro dire obbligherebbero l’amministrazione ad assegnare fuori sede 185 sovrintendenti di fresca nomina.
se è pur vero che l’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 95/2017 (che origina il predetto bando di concorso) richiama in via generale “modalità e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 dicembre 2013, n. 144”, dove in effetti viene disposto che la sede di servizio è garantita solo ai vincitori della riserva di cui all’art. 24 quater comma 1 lettera a), è altrettanto vero che l’ art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 95/2017, disposizione transitoria specifica di rango primario, richiamando espressamente il bando in esame, stabilisce che il mantenimento della sede di servizio è assicurato a tutti gli assistenti capo vincitori del concorso, ricomprendendo anche i vincitori della riserva di cui alla lettera b) dell’art. 24 quater DPR 335/82. Ne deriva che il DM 144/2013 dispone dei criteri di assegnazione che vanno in contrasto, ovvero sono incompatibili con quanto stabilito dall’ art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 95/2017.
Ciò premesso, come noto, secondo la scala gerarchica delle fonti, un regolamento o decreto ministeriale, essendo una fonte secondaria, non può mai derogare ad una norma di rango primario qual’ è l’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 95/2017, motivo per cui tra le due disposizioni, deve necessariamente trovare applicazione quest’ultima.
A ciò si aggiunga l’assoluta illogicità e irragionevolezza di assegnare d’ufficio n°185 neo vice sovrintendenti fuori sede in luogo delle circa 9000 vacanze nel ruolo sovrintendenti attualmente presenti. Infatti, su una pianta organica che prevede complessivi 24.000 sovrintendenti, attualmente sono presenti solo 15.184 sovrintendenti effettivi (dati reali aggiornati al 31.12.2018).
Stante quanto sopra in ogni caso questa O.S. ,proprio in data odierna ha depositato un ricorso al TAR Lazio proprio al fine di dirimere tale controversia, ritenendo che tale comportamento oltre ad essere ingiustificabile e inaccettabile da un punto di vista etico morale sia un atto illegittimo commesso in violazione di legge e per questo annullabile.
Sara nostra cura tenervi informati sulla vicenda.
Al servizio della base, per la base.
Mantenimento sedi – risposta della direzione centrale alla diffida NSP
SEGRETERIA NAZIONALE