Per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità da fronteggiare ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente.
Con questa motivazione, La sentenza del Consiglio di Stato n. 274/2019 ha confermato l’illegittimità del diniego al trasferimento richiesto da un appartenente alla Polizia di Stato in applicazione della legge 104/1992.
Il fatto
Il ministero dell’Interno ha respinto la richiesta di trasferimento proposta da un appartenente della Polizia di Stato, al fine di assistere il padre, gravemente disabile.
Il dicastero ha negato il trasferimento ritenendo preminenti le esigenze di servizio della sede dove il dipendente/richiedente prestava servizio, rilevando che in quella sede sussistessero esigenze funzionali più pressanti e maggiormente emergenziali rispetto a quelle della sede ove il poliziotto ha chiesto di essere trasferito.
Sia il Tar sia il Consiglio di Stato hanno ritenuto illegittimo il diniego espresso dal ministero, in quanto non è stata data prova della preminenza delle esigenze di servizio ostative al trasferimento richiesto.
La decisione
Ancora una volta, il Consiglio di Stato annulla un provvedimento amministrativo sulla base della carenza della motivazione. In via preliminare, il collegio ha chiarito che il trasferimento in base all’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 coinvolge, per giurisprudenza pacifica, interessi legittimi, e di conseguenza implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e quelli pubblici, in esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione; e ciò tenendo conto del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito.
L’inciso «ove possibile», contenuto nella disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 274/2019
FONTE SOLE 24 ORE