Varata nel pomeriggio di ieri la legge di bilancio 2022 dal Consiglio dei MInistri. Una manovra complessiva di 30 miliardi, la quale, oltre a prevedere 12 miliardi di tagli alle tasse, che inevitabilmente si rifletteranno anche sugli operatori di polizia, prevede importanti norme per il comparto sicureza e difesa, tra le quali l’ istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè una norma che migliora il regime pensionistico e che permetterà l’ applicazione al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto delpresidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il fondo prevede una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
- compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
- integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
- Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.
La norma sarà applicabile al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati.
Introdotta altresì una norma finalizzata a consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, autorizzando l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, comma 13, per l’anno 2021.
LA SEGRETERIA NAZIONALE