La Cassazione Civile (sezione Lavoro) ha accolto un importante ricorso in favore degli eredi di un lavoratore deceduto per tumore (assistiti dall’Avv. Saverio Fatone). La sentenza merita di essere pubblicata perchè chiarisce che l’indennità spetta al lavoratore che svolge le proprie mansioni in un luogo in cui sono presenti fattori patogeni, anche se questo è fumatore. Per collegare l’evento della morte attribuendolo all’eccessivo fumo di sigaretta è necessario che il Giudice accerti rigorosamente la concausa a mezzo Consulente Tecnico d’Ufficio.
Con Sentenza n. 5704 del 7 Marzo 2017 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che il dovere di motivazione gravante sul Giudice deve essere osservato con particolare attenzione in punto di accertamento del nesso causale, laddove, in applicazione del principio generale in tema di causalità materiale, di cui all’art. 41 c.p., egli decida di elevare a causa esclusiva della morte del lavoratore un fattore estraneo all’attività lavorativa.
Pertanto, qualora il lavoratore sia esposto per lungo tempo ad agenti patogeni, quali ad esempio gli idrocarburi, il benzene, la piridina, l’ossalato di ammonio e l’amianto, a questi deve essere attribuita efficacia causale principale rispetto al decesso del lavoratore, potendosi invece attribuire efficacia causale esclusiva al fumo solo se con certezza si ravvisi che l’intervento di tale fattore, estraneo all’attività lavorativa, sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità, tanto da far degradare le altre evenienze a semplici occasioni.
La Suprema Corte chiarisce che la Consulenza Tecnica d’Ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario o utile per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, quindi se le affermazioni contenute nella perizia siano oggetto di critiche precise e circostanziate da parte del difensore, idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella CTU, allora non adempie all’obbligo di motivazione il giudice che si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente.
Cass.Sez.Lav._Malattia contratta sul Lavoro
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