«E’ illegittimo il diniego di trasferimento chiesto per assistenza a familiare ai sensi dell’art. 33, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241». Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza 11 luglio 2017 n. 926. I magistrati amministrativi hanno ricordato che «il dovere di attivare il subprocedimento partecipativo di cui all’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 appare tanto più pressante per le ipotesi in cui vengono a confronto interessi di pari ma contrapposta valenza, come quello alla solidarietà familiare attraverso l’attività assistenziale domestica e al buon andamento degli apparati ed uffici, la cui composizione deve passare attraverso un ponderato bilanciamento delle esigenze assistenziali ai parenti invalidi e di quelle tese ad evitare che con l’abuso degli istituti di garanzia individuale e familiare si pervenga allo svuotamento ed inoperatività degli apparati pubblici: bilanciamento che necessita delle acquisizioni conoscitive e ponderazioni valutative che anche la partecipazione del privato fa conseguire».
Il caso esaminato dal Tar riguardava la richiesta di un dipendente della polizia penitenziaria di essere trasferito per poter assistere la madre gravemente malata.
Tar Toscana – Sezione I – Sentenza 11 luglio 2917 n. 926
FONTE SOLE 24 ORE