Un ispettore di polizia, segretario provinciale di una sigla sindacale nazionale, viene trasferito per incompatibilità ambientale da un Commissariato toscano ad una Questura ligure. Il trasferimento ha luogo senza che il datore di lavoro provveda a richiedere nulla osta all’organizzazione sindacale. Per questa ragione quest’ultima ricorre al giudice, sostenendo che la condotta sostanzi un comportamento antisindacale.
Le decisioni di merito
Il Tribunale competente giudica il trasferimento dell’Ispettore come condotta antisindacale, data l’assenza di una previa acquisizione del nulla osta del sindacato. La Corte d’appello di Genova, invece, accoglie l’appello del ministero dell’Interno, ritenendo non applicabile l’art. 88, comma 5, della legge n. 121/1981 e l’art. 36 del Dpr n. 164/2002, essendo il trasferimento per incompatibilità ambientale. In questo, per la Corte, l’organizzazione sindacale non deve essere sentita perché, date le finalità dell’atto, sull’inamovibilità del dirigente sindacale prevale l’esigenza, di rilievo costituzionale, di efficienza della pubblica amministrazione. La sentenza, pertanto, nega il carattere antisindacale della condotta.
Il ricorso del sindacato
La sigla sindacale del poliziotto trasferito ricorre in cassazione, sostenendo i seguenti motivi contro la sentenza d’appello, lamentando:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 88 della legge 10 aprile 1981 n. 121 e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e di altre norme più specifiche;
- l’omessa motivazione sulla necessità o meno del nulla osta dell’organizzazione sindacale;
- e denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge n. 300/1970: l’antisindacalità della condotta sussiste ogniqualvolta il comportamento posto in essere leda su un piano oggettivo l’interesse collettivo di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.
Le norme rilevanti
Tra le disposizioni di rilievo si ricordano:
- l’art. 88, comma 5 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), prevede che “I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza”;
- l’art. 32, comma 2, del Dpr n. 395/1995 (Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995), che richiama la norma precedente;
- gli artt. 34, comma 5, del Dpr n. 254/1999 e 36, comma 5, del Dpr n. 164/2002 che rinviano, per le tutele dei dirigenti sindacali, a quell’accordo.
L’orientamento della Corte
Queste norme subordinano il trasferimento del sindacalista al previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. La ratio del necessario preventivo assenso dell’organizzazione medesima sta nella necessità di tutelare, soprattutto, l’attività sindacale dell’associazione, che potrebbe subire, in astratto, pregiudizio per l’allontanamento del dirigente. Il legislatore, valutando i contrapposti interessi in gioco, ha ritenuto di dare prevalenza alla tutela della libertà sindacale, che prevale sulle esigenze organizzative del datore di lavoro, nonostante la natura pubblica dello stesso e il particolare settore nel quale operano le forze di polizia. Resta, tuttavia, il tema dell’ambito di operatività del nulla osta. Infatti, secondo la Corte, l’art. 36, comma 5, del Dpr n. 164/2002, dà rilievo al nulla osta solo per lo spostamento territoriale, In questo senso l’art. 88, ultimo comma, della legge n. 121/1981 prevede che “i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza”. Pur consapevole della diversa interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la Cassazione ritiene che l’art. 88 della legge n. 121/1981, richiamato dai successivi Dpr, e la disciplina dettata dall’art. 55 del Dpr n. 335/1982, prevedano la necessità del previo nulla osta sia per il trasferimento disposto d’ufficio per esigenze di servizio sia per quello per incompatibilità ambientale (assegnazione ad altro ufficio “quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali”).
Il principio
La Cassazione, pertanto, pone il seguente principio: “l’art. 88 comma 5 della legge 1° aprile 1981 n. 121, richiamato dall’art. 34, comma 5, del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e l’art. 36, comma 5, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, nel prevedere il necessario nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza per il trasferimento in altro comune degli appartenenti alla Polizia di Stato che siano componenti delle segreterie nazionali, regionali o provinciali, si riferisce anche al trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto la ratio della norma va individuata nella necessaria prevalenza, sulle esigenze organizzative della P.A., dell’esercizio dell’attività sindacale, che potrebbe essere pregiudicato a causa dell’allontanamento del dirigente da un determinato contesto lavorativo”.
La decisione
La sezione Lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13938 del 5 giugno 2017, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.