Va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei confronti della P.A. derivante dalla ritardata costituzione del rapporto di pubblico impiego e/o da ritardata assunzione alle dipendenze della P.A. a seguito di annullamento in sede giurisdizionale dell’originaria esclusione dell’interessato dal concorso per asserito difetto del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale qualora sussistano gli elementi costitutivi dell’illecito (colpa o dolo dell’amministrazione, lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento e presenza di un nesso eziologico che colleghi la condotta commissiva od omissiva dell’amministrazione all’evento dannoso). In caso di accoglimento della pretesa risarcitoria in parola, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, l’entità della mancata percezione della retribuzione in capo all’interessato costituisce uno dei criteri di determinazione, procedendosi alla liquidazione in via equitativa e tenendo conto anche della circostanza che l’interessato, durante il periodo di ritardo, non abbia svolto attività lavorativa in favore dell’amministrazione che avrebbe dovuto assumerlo e sottraendo comunque l’eventuale aliunde perceptum. Con riferimento al riconoscimento del danno non patrimoniale, essendo escluso che il pregiudizio sia in re ipsa e collegato all’esistenza del fatto illecito, necessita che il richiedente provi l’esistenza di tale danno ed il nesso causale con l’inadempimento.
In nuce, è questo il portato della sentenza 29 dicembre 2020 n. 14061 resa dalla Sezione I Quater del T.A.R. Lazio, Roma.
Il ricorso portato all’attenzione dei giudici amministrativi romani è finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa della tardiva assunzione in servizio a seguito dell’annullamento dell’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per commissari della Polizia di Stato. (T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 15 dicembre 2020) 29 dicembre 2020, n. 14061)
fonte LEGGI D’ITALIA