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CONCORSO PUBBLICOPubblico impiego – Incarichi dirigenziali – Conferimento – Concorso pubblico – Necessità – Anche nel caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizioIl conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, anche nel caso si tratti di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, in quanto anche il passaggio a una fascia funzionale superiore comporta l’accesso a un nuovo posto di lavoro integrando una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso.INQUADRAMENTO DEL PERSONALEImpiego pubblico – Personale proveniente dallo stato, enti pubblici, enti locali e regioni inquadrato nei ruoli regionali a seguito di pubblici concorsi – Previsione per il personale in servizio dal 1989 del riconoscimento della stessa retribuzione individuale di anzianità percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette tenuto conto dell’ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell’inquadramento nella qualifica regionale ricoperta – Illegittimità costituzionale parziale – Articolo 43 della Lr Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6Nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (“Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977”) è illegittima la norma di cui all’articolo 43 della Lr Abruzzo n. 6/2005 (“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005”), come sostituito dall’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (“Provvedimenti urgenti e indifferibili”). La disposizione censurata reca la disciplina della retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali. Costituendo la Ria “un istituto retributivo commisurato all’anzianità di servizio che è preordinato a premiare l’esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione”, l’articolo 43 ‘incriminato’ incide indubbiamente sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le condizioni previste. Esso, dunque, eccede dall’ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’”ordinamento civile”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.PREVIO GIUDIZIO DI IDONEITÀPubblico impiego – Sanità – Inquadramento del personale – Giudizio di idoneità – Sufficienza – Esclusione – Principio del pubblico concorso – Violazione – Articolo 1, comma 2, della Lr Calabria n. 46 del 2008, artt. 7, 8 e 9, della Lr Calabria n. 1 del 2009 – Illegittimità costituzionale – SussistenzaSono in contrasto con il principio del pubblico concorso le norme che prevedono, ai fini dell’inquadramento nei ruoli, semplicemente un previo giudizio di idoneità. Solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all’interno dell’amministrazione, possono giustificare infatti la validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico e solo a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti. La mancata previsione di un valido criterio di scelta dei soggetti i cui rapporti di collaborazione sono destinati ad essere stabilizzati fa sì che debba dichiararsi degli articoli delle leggi della Regione Calabria richiamati.DEROGHE AL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICOImpiego pubblico – Norme della Regione Piemonte – Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza regionale – Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all’amministrazione regionale entro il limite del 30% dei posti – Deroga al principio del concorso pubblico non sorretta da specifiche esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla – Illegittimità costituzionaleÈ costituzionalmente illegittima la norma che prevede che gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30% dei rispettivi posti, a persone esterne all’amministrazione regionale. L’articolo 24, comma 2, della Lr Piemonte n. 23/2008, infatti, oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell’amministrazione, contempla una deroga di notevole consistenza al principio del concorso pubblico non circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico, le sole idonee a giustificarla.CORSI-CONCORSO RISERVATIRegione Valle d’Aosta – Impiego pubblico – Personale già in servizio con rapporto di diritto privato a tempo indeterminato – Inquadramento nel ruolo unico regionale – Corsi-concorso riservati per il 100% – Lesione del principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini – Illegittimità costituzionaleSono costituzionalmente illegittimi gli articoli 1 e 2 della Lr Valle d’Aosta n. 23/2002, che disciplina l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, attraverso corsi-concorso riservati a coloro i quali abbiano in essere il predetto rapporto di lavoro da almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio indicati dalla norma. Il concorso pubblico infatti costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e tale regola può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Il principio del concorso pubblico inoltre, pur non essendo incompatibile con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Tali principi valgono anche quando viene istituita una procedura di corso-concorso, anche se non diretta ad attribuire funzioni più elevate, riservata al personale in servizio presso la medesima amministrazione e non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso.SITUAZIONI GIUSTIFICATRICI DI DEROGHECostituzione del rapporto – Concorso – Necessità – Limiti – Illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4Il concorso pubblico, previsto dall’articolo 97 della Costituzione, costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione, e ad esso può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della Pa, e sempre che le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi.
FONTE SOLE 24 ORE