Rientra nella categoria delle “vittime del dovere” il militare che – in ferma prolungata e in missione – abbia contratto una patologia letale per essere venuto a contatto con uranio impoverito. Lo precisano le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 23300/2016.
La vicenda – La Corte si è trovata alle prese con un militare che nell’ottobre del 2000, all’età di 27 anni, dopo essere stato impiegato in operazioni in zone di guerra (Somalia e Bosnia), era deceduto per una rara forma tumorale. Gli eredi avevano chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 266/2005. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto il risarcimento. Contro la decisione ha proposto ricorso il ministero della Difesa secondo cui nella fattispecie andava esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo con riferimento alle valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio, il che avrebbe escluso il diritto soggettivo. I Supremi giudici, invece, hanno precisato che in questo caso la normativa di riferimento è dettata dai commi 562-565 dell’articolo 1 della legge 266/2005 che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite «vittime del dovere».
Chi sono le vittime del dovere – Si legge nella decisione che è proprio il comma 563 a precisare che per «vittime del dovere» devono intendersi i soggetti ex articolo 3 della legge 466/1980 e più precisamente «gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi : a) nel contrasto a ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza a infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente , caratteri di ostilità». Il successivo comma 564, inoltre, amplia ulteriormente l’area dei beneficiari disponendo che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanete invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il nesso di causalità – Nella vicenda era stato dimostrato il nesso di causalità tra gli agenti cancerogeni e l’insorgere della malattia. Il militare, infatti, nel corso delle operazioni militari era stato più volte a contatto con particelle di uranio impoverito che per l’appunto avevano provocato l’insorgere della malattia e il successivo decesso. Respinto, quindi, il ricorso della Difesa, condannata peraltro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
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FONTE SOLE 24 ORE