Nell’ambito del procedimento per l’approvazione per l’approvazione dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (Atto Governo 35), il Presidente del Consiglio di Stato nell’ambito del parere obbligatorio (01424/2018) richiesto per l’approvazione dell’atto parlamentare, ha preso atto e contestato alcune inadempienze dell’Amministrazione sotto il profilo tecnico amministrativo, rilevando altresì alcuni vizi di natura giudica su alcune disposizioni inserite nel correttivo per la Polizia di Stato tra le quali in particolare quella che faceva riferimento alla possibilità di rideterminazione dei titoli e delle categorie dei titoli del Concorso per vice Sovrintendente mediante decreto del Capo della Polizia in deroga a quanto previsto dal DM 144/2013. In merito Consiglio di Stato ha rilevato “che la materia de qua debba continuare ad essere disciplinata con decreto ministeriale, non potendo un intervento di carattere normativo essere affidato ad una fonte sub-regolamentare.” (PARERE PAG. 19)
E’ stato inoltre fatto notare che l’Analisi di Impatto sulla Regolemetazione A.I.R. è scarno e insufficiente: “si limita ad illustrare il contenuto dell’articolato, senza fornire, salvo che per alcune disposizioni, elementi istruttori idonei a far comprendere le criticità cui si fa riferimento e le correlative scelte poste alla base dell’intervento de quo.”
La verifica dell’impatto della regolamentazione (V.I.R.), documento obbligatorio che permette un analisi di valutazione basata su “dati empirici” non è stata presentata.
3) Sotto il profilo sostanziale, il CDS ha rilevato poi che molte delle singole disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo in esame costituiscono espressione di autonome e discrezionali determinazioni di politica del personale specificando che il decreto correttivo consente di modificare e/o correggere le norme approvate ma non consente di esercitare nuovamente la delega introducendo nuove disposizioni legislative che non hanno l’obbiettivo di correggere o modificare le norme già esistenti.
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LA SEGRETERIA NAZIONALE