Il Consiglio dei Ministri ha approvato tre disegni di legge in materia di sicurezza. Il primo introduce nuove norme a tutela delle forze di polizia e delle vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso. Il secondo mira a valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’amministrazione civile dell’interno; il terzo delega il governo riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.
Il primo Ddl – Ministro dell’interno, Ministro della giustizia, Ministro della difesa – interviene dunque in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia; sicurezza urbana; tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco; tutela delle vittime di usura; ordinamento penitenziario.
Lo Schema di decreto legislativo
Terrorismo, criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati
Si introduce il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” che punisce, con la reclusione da due a sei anni, chiunque si procura o detiene materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo e si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare all’incolumità pubblica.
Si prevede un ampliamento dei casi in cui gli esercenti il servizio di autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi del cliente e si introduce la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro per chi omette tale comunicazione.
In considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto “contratto di rete”, si inseriscono tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antimafia le imprese aderenti al contratto stesso. Inoltre, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, si prevede che il Prefetto possa escludere, d’ufficio o su istanza di parte, l’operatività dei divieti conseguenti all’applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia.
In materia misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si chiarisce che l’utilizzazione dei documenti di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare.
Inoltre, si consente che il Servizio centrale di protezione utilizzi i documenti di copertura per funzionari e addetti e crei identità fiscali “di copertura”, anche di tipo societario.
Si modificano alcune norme relative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che l’amministratore giudiziario illustri al giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali abusi e i possibili impieghi urbanistici. In caso di accertamento di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento. In tal caso, il bene non viene acquisito al patrimonio dell’Erario e l’area di sedime viene acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.
Infine, si estende da 3 a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per specifici reati.
Sicurezza urbana
Si introduce il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato. Si prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria, successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.
Si sanzionano più gravemente i reati che riguardano la “truffa aggravata”, per colui che ha profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. In tali circostanze si prevede anche l’arresto obbligatorio in flagranza.
Si estende la possibilità di disporre il cosiddetto “DASPO urbano”, previsto per le manifestazioni sportive, anche per vietare l’accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio. Inoltre, si estende alle ferrovie la fattispecie di illecito amministrativo che punisce chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria e si prevede la trasformazione dell’illecito amministrativo in reato quando il fatto è commesso da più persone riunite.
Al fine di assicurare la certezza dell’esecuzione della pena nei casi di grave pericolo, si modificano le norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio facoltativo anziché obbligatorio. In tal modo, si allinea la norma a quella che già prevedeva il rinvio facoltativo per le madri di bambini tra uno e tre anni di età. Si prevede, comunque, che la madre con figlio tra uno e tre anni possa scontare la pena, in alternativa rispetto all’istituto penitenziario “ordinario” (come è attualmente previsto), anche presso l’istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Nell’ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove si escluda il differimento della pena per grave pericolo, si prevede sempre e comunque l’esecuzione della pena presso gli istituti a custodia attenuata.
Inoltre, si innalza da 14 a 16 anni l’età dei minori coinvolti per stabilire la punibilità delle condotte relative all’avvalersi, permettere, organizzare o favorire l’accattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si introduce la condotta di induzione.
Tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate
Si aggrava la pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Inoltre, si estende il reato previsto per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni sportive, ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate a tali soggetti nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o dell’esercizio del servizio.
Al fine di potenziare la salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, si introduce una fattispecie aggravata per colui che imbratta o deturpa tali beni qualora il fatto sia commesso con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva.
Si inaspriscono le sanzioni nei casi d’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (ad esempio, inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato, rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo).
Si aggrava la pena prevista per il delitto d’istigazione a disobbedire alle leggi, se è commesso al fine di far realizzare una rivolta all’interno di un istituto penitenziario, a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta all’interno di un istituto penitenziario e chi vi partecipa, prevendo specifiche aggravanti.
Si prevede anche un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di accoglienza o di contrasto all’immigrazione illegale, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti dalle autorità, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Si prevede, inoltre, un aggravamento della pena se il fatto è commesso con l’uso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In quest’ultimo caso, l’aggravante sussiste anche nell’ipotesi in cui l’uccisione o la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.
Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.
Si estende l’esimente penale prevista dalle norme vigenti per il personale che, per le necessità delle operazioni militari, faccia uso o ordini di fare uso di armi, forza o altro mezzo di coazione fisica anche all’uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici. Si estendono le condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si interviene con ulteriori norme per il rafforzamento delle attività di contrasto al terrorismo internazionale.
Tutela delle vittime di usura
Si prevede la possibilità, per gli operatori economici vittime di usura ai quali venga erogato il mutuo nell’ambito del cosiddetto “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”, di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero dell’interno-Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, al fine di assicurare un efficace sostegno all’impresa beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico legale.
Ordinamento penitenziario
Si inseriscono, tra i reati “ostativi”, le fattispecie già esistenti di “istigazione a disobbedire alle leggi” e di “rivolta in istituto penitenziario”. In questi casi, per concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il detenuto.
Per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, si includono, tra le aziende che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, anche quelle che organizzano attività produttive o di servizi all’esterno degli istituti penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno. Inoltre, si aggiungono i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno nell’elenco dei soggetti che possono fruire dell’apprendistato. Infine, il disegno di legge prevede una delega al Governo per apportare modifiche alle norme che disciplinano l’organizzazione del lavoro dei detenuti.
Fonte SOLE 24 ORE