Con il D.M. 18 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. 16 gennaio 2018, n. 12, il Ministero dell’Interno dà (finalmente) attuazione alla previsione di cui all’art. 20, comma 5-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, che testualmente prevedeva: “Con decreto […], sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi“.
Per la notificazione degli atti amministrativi, l’art. 149-bis, comma 1, c.p.c. (introdotto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24) già prevedeva che: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo“. (D.M. 18 dicembre 2017 del Ministero dell’interno (G.U. 16 gennaio 2018, n. 12); D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. 12 gennaio 2018, n. 9))
FONTE LEGGI D’ITALIA