Nell’ambito della complessiva ridefinizione della disciplina concernente la materia del vettovagliamento e delle mense di servizio, già oggetto di un apposito tavolo tecnico con le Organizzazioni sindacali — che dovrà concludersi entro il prossimo mese di febbraio — al fine di superare nell’immediato le note problematiche inerenti all’utilizzo delle convenzioni con esercizi privati di ristorazione e garantire l’uniformità di trattamento per tutto il personale, il capo della Polizia Pref. Dr. Franco Gabrielli, ha emanato un apposita circolare con la quale si dispone che venga assicurata al personale, già in questa prima fase, l’erogazione del “buono pasto giornaliero” (ticket), ai sensi della vigente normativa, quale forma sostitutiva di vettovagliamento alternativa al pasto erogato attraverso le convenzioni già stipulate con esercizi privati di ristorazione, qualora sia stato verificato che le stesse convenzioni non consentano la fruizione di un pasto completo.
La novità assoluta riguarda il personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio, personale che continuava ancora a percepire il buono pasto da 4,65 euro.
Sempre in riferimento a quest’ultima situazione d’impiego — fermo restando quanto sinora disciplinato in relazione al diritto a fruire di un solo pasto, la circolare dispone altresì un analogo criterio anche in ordine alla possibilità dell’erogazione del doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket), sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale maturi il diritto a fruire del beneficio della “mensa obbligatoria di servizio” sia per il pranzo che per la cena.
Pertanto, al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l’attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore — con esclusione del periodo dedicato alla fruizione della pausa pasto (almeno 30 minuti) — e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21.
Il predetto buono pasto (ticket) potrà essere, altresì, erogato nel caso in cui gli orari di chiusura della mensa non consentono al personale, in relazione all’orario di servizio svolto, di fruire della mensa medesima, compreso il caso in cui il dipendente potrebbe fruire del “sacchetto viveri”, a meno che il dipendente stesso non lo richieda espressamente.
Circolare 16_01_2019 capo della Polizia – Buoni Pasto
LA SEGRETERIA NAZIONALE