Cambiano, ancora una volta, le regole per l’utilizzo delle graduatorie. Nel maxi-emendamento presentato al Parlamento si rivedono decorrenze, scadenze e modalità di utilizzo. Dopo nemmeno un anno dal ribaltone previsto nella precedente legge di rilancio si torna sulla delicata questione con nuovi meccanismi di utilizzo per i prossimi anni.
La disapplicazione
Innanzitutto vengono abrogati i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’art. 1 della legge 145/2018. Questo significa che le nuove disposizioni non vanno a modificare quanto avvenuto nel 2019 ma direttamente a disciplinare, con valenza 1.1.2020, le regole sull’utilizzo delle graduatorie. La novità principale risiede nella non più applicazione di quanto indicato dal comma 361 ovvero della norma che prevedeva che le graduatorie fossero utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. La regola ha creato non pochi problemi a tutti gli enti, ma soprattutto a quelli di minore dimensione per i quali riuscire a bandire concorsi per più posti era (ed è) un evento raro. Nei commi successivi, invece, vi era individuata anno per anno la durata e la scadenza delle attuali graduatorie ancora vigenti.
Le nuove norme
Se da una parte viene, quindi, ancora concessa la possibilità di scorrimento delle graduatorie anche oltre i posti messi a concorso stante l’abrogazione del comma 361 della legge 145/2018, dall’altra parte arriva un’altra novità di non poco conto: le graduatorie avranno una durata di solo due anni e non più di tre come in precedenza. Infatti viene modificato l’articolo 35, comma 5-ter del Dlgs 165/2001 dando validità di «due anni dalla data di approvazione». E qua si apre subito una questione: l’art. 91 comma 4 del Dlgs 267/2000, stabilisce anch’esso che la durata delle graduatoria è di tre anni, ma questa norma non è stata aggiornata. Questo, potrebbe significare che per le pubbliche amministrazioni in genere la durata è di due anni, mentre per gli enti locali di tre anni ?
Cambiano, infine, ancora una volta le scadenze della graduatorie già esistenti. Quelle approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020, ma solamente con il sistema che prevede lo svolgimento di corsi di formazione per gli idonei e il superamento di un apposito esame-colloquio. Le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2016 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020, mentre quelle degli anni 2017, 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
articolo di Gianluca Bertagna – FONTE SOLE 24 ORE