Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale può ritenersi integrato quando siano rivolte al destinatario, in sua presenza e in presenza di più persone, in un luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, delle parole o frasi volgari e offensive, sebbene di uso corrente nel linguaggio usato nella società moderna, che assumano una valenza obiettivamente denigratoria di colui il quale esercita la pubblica funzione e non costituiscano espressioni di mera critica, anche accesa, o di villania, e che siano correlate alla funzione pubblica del soggetto passivo. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n° 25903/2015 (allegata).
Si legge nella decisione che la frase detta deve incidere sul consenso che la pubblica amministrazione deve avere nella società (da queste premesse, la Corte ha escluso il reato, annullando la sentenza di condanna, relativamente alla condotta dell’imputato, il quale, all’atto dell’arrivo di alcuni Carabinieri davanti ad un bar e in presenza di diversi soggetti, aveva profferito l’espressione «ecco, sono arrivati gli sbirri»: la Corte ha ritenuto come, dal contesto della vicenda, emergesse che l’ espressione , pur irriverente, si atteggiasse solo a protesta contro l’astratta funzione della polizia e non fosse diretta a ledere i singoli pubblici ufficiali in ragione degli atti che stavano svolgendo).
Cosa prevede il codice penale – Affermazione convincente e in linea con la fattispecie incriminatrice dell’articolo 341-bis del Cp , laddove si punisce, a titolo di oltraggio, chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, «offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni».
La formulazione della norma, con il disposto collegamento tra l’onore e il prestigio, significa che l’offesa deve pur sempre attingere il proprium della funzione pubblica. Quindi, nonostante l’uso della disgiuntiva («a causa o nell’esercizio delle sue funzioni»), perché vi possa essere oltraggio non basterebbe una qualsivoglia offesa pronunciata nei confronti del pubblico ufficiale «nell’esercizio delle funzioni» se e in quanto non si tratti di offesa concretamente idonea ad incidere sul prestigio della pubblica funzione. In altri termini, non basterebbe per ravvisare il reato la commissione del fatto nell’atto in cui il pubblico ufficiale esercita la funzione ove l’offesa attinga solo la personalità individuale dell’operante: non basterebbe, cioè, un semplice rapporto di contestualità o di contemporaneità tra l’atto e l’esercizio della funzione, perché sarebbe insussistente l’oltraggio quando il fatto fosse determinato da motivi estranei alle mansioni del soggetto passivo.
Si noti che è situazione allora diversa da quanto previsto dall’articolo 61, numero 10, del Cp : infatti, nonostante l’apparente identità della formula letterale, nell’oltraggio vi è il necessario collegamento con la funzione pubblica, che manca nell’aggravante comune, la quale è quindi senz’altro applicabile (si pensi all’ipotesi dell’ingiuria) anche per fatti solo contemporanei all’esercizio della funzione.
Occorre la presenza del pubblico ufficiale – Di rilievo poi l’affermazione secondo cui l’offesa deve avvenire anche «in presenza» del pubblico ufficiale: tale requisito, infatti, si deve desumere come necessario implicitamente – mentre l’ipotesi previgente di oltraggio lo richiedeva esplicitamente – dalla previsione che la condotta oltraggiosa, come anticipato, deve avvenire «mentre» il pubblico ufficiale che riceve l’offesa «compie un atto di ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni», in quanto tale contemporaneità resterebbe priva di significato ove l’offesa non fosse immediatamente percepita dal pubblico ufficiale intento a svolgere l’attività d’ufficio.
Cassazione_25903_2015 oltraggio a pubblico ufficiale
FONTE SOLE 24 ORE