Come è stato più volte affermato (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8293 19 dicembre 2008 n. 6417) con un indirizzo poi fatto proprio dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. 14 dicembre 2011 n. 23), l’indennità per il trasferimento ‘di autorità’, prevista dall’articolo 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86, spetta solo se sussiste il requisito generale della distanza minima, non inferiore ai dieci chilometri, tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
La disciplina dell’indennità di trasferimento del personale delle Forze armate di cui alla L. 29 marzo 2001, n. 86 (che ha abrogato l’art. 1 L. 10 marzo 1987, n. 100), ha lasciato intatto lo stesso previgente regime giuridico dell’indennità di missione, compresa la necessaria sussistenza della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l’originaria sede di servizio di cui all’art. 1 della — mai abrogata — L. 26 luglio 1978, n. 417 per cui “le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali” spettano solo nel caso di “missione fuori dell’ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, fuori della ordinaria sede di servizio”.
In sostanza, sulla scia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2011, si deve ricordare che l’art. 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 ha un contenuto diverso rispetto alla precedente previsione dell’articolo 1, comma 1, della L. 10 marzo 1987, n. 100, e in ogni caso non incide sul presupposto applicativo generale costituito dall’articolo 3 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 che, nel prevedere l’indennità di missione, stabilisce che questa non sia dovuta qualora la località disti meno di 10 km dalla residenza comunale ovvero dall’ufficio.
A favore di questa conclusione la Plenaria cit. ha sottolineato che: – la normativa del 2001 richiama, in modo esplicito, il trattamento economico “di missione”, per cui la corresponsione dell’indennità di “missione” giornaliera tuttora subordinata al requisito della distanza minima di cui all’articolo 3 della L. 18 dicembre 1973, n. 836; — il rinvio all’art. 13 della L. n. 97 del 1979 ” non può ritenersi limitato al solo quantum dell’indennità e non anche ai presupposti necessari per conseguirla”, anche perché, se il legislatore avesse voluto concedere l’indennità prescindendo dalla distanza minima tra la vecchia e la nuova sede di servizio, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.
Di conseguenza, per assicurare la coerenza dell’ordinamento, il medesimo requisito deve sussistere anche per la corresponsione della indennità mensile di trasferimento, qui richiesta. Ciò in punto di diritto (il che, come si è detto nell’incipit della presente motivazione avrebbe fatto propendere per l’accoglimento dell’appello). 2.2. Senonchè occorre tenere conto della circostanza che, a seguito delle vibrate affermazioni provenienti da parte appellata secondo cui la distanza tra la sede di provenienza (ex Brigata di Gaeta) e quella di destinazione (comando Compagnia di Formia) era in concreto superiore a 10 chilometri, il Collegio ha disposto l’incombente istruttorio cui si è fatto dianzi riferimento. Quest’ultimo ha fornito esito univoco (rimasto in punto di fatto incontestato dalla difesa erariale) in quanto l’Anas ha accertato che la distanza chilometrica tra la sede della Brigata della Guardia di Finanza ubicata in Gaeta e la sede della Compagnia ubicata in Formia è pari (seguendo il normale percorso stradale) a km 10,5 (la distanza in linea d’aria, invece, sarebbe inferiore e pari a Km 8,6).
In armonia con la ratio e lo scopo della norma ( che riposa nella esigenza di compensare il militare trasferito del disagio e del maggiorato esborso economico discendente dall’essere stato trasferito in altra sede) appare chiaro che il dato della distanza in linea d’aria non è assolutamente significativo, e non può valere ad escludere la spettanza del beneficio. Il dato cui deve farsi riferimento, invece, è quello relativo alla normale percorrenza stradale: e quest’ultimo, come si è chiarito, è superiore a dieci chilometri.
Ne consegue che il presupposto fattuale in ordine al quale l’Amministrazione ha negato il suddetto beneficio non sussiste e che pertanto, per tal via, la decisione di primo grado, seppur non condivisibile in diritto, deve essere confermata nella parte dispositiva . A seguito del deposito della memoria da parte della difesa erariale, il Collegio deve farsi carico anche della possibile incidenza sul procedimento in corso della “novella” normativa rappresentata dal comma 1 bis dell’art. 1 della L. 29-3-2001 n. 86 aggiunto dal comma 163 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228. Tale disposizione così prevede “:l’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.” Non è ben chiaro al Collegio, però, il motivo per cui la difesa erariale ha introdotto tale argomento: trattasi infatti di disposizione superveniens, soppressiva (rectius: a determinate condizioni limitativa) del suddetto beneficio, che in quanto tale, ratione temporis non può applicarsi alla fattispecie per cui è causa, che resta integralmente regolata dall’antevigente disposizione (si rammenta infatti che la detta disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, e che da nessun indice testuale può trarsi il convincimento che essa possa spiegare effetto retroattivo e che comunque, anche ove ne fosse stata espressamente prevista la retroattività in via legislativa, ciò porrebbe delicate problematiche di compatibilità costituzionale trattandosi di possibile applicazione di disposizione sfavorevole a condotte che hanno integralmente esaurito la loro efficacia sotto l’usbergo dell’antevigente legislazione).
Sent. Consiglio di Stato Sez. IV, 4.3.2014, n. 1017
FONTE LA GAZZETTA AMMINISTRATIVA