La monetizzazione del congedo, oltre alle ipotesi di motivate esigenze di servizio, spetta al dipendente anche in ipotesi di mancata fruizione delle ferie a causa di impossibilità derivante da causa a lui non imputabile (come per malattia). Lo ha affermato il Tar Calabria, Catanzaro, con sentenza n. 376 del 7 marzo 2017.
Il fatto
Un sovrintendente capo della Polizia di Stato chiedeva di annullare il provvedimento della Questura che rigettava la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente e non fruito a causa di malattia, nonché di accertare il diritto alla monetizzazione e la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso allo stesso spettante a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute.
La cornice normativa
Il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, previsto dall’articolo 36 della Costituzione, non viene limitato a causa della sospensione del rapporto per malattia del lavoratore.
Nel lavoro privato è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia.
Anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.
Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa – retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (come il collocamento in aspettativa per malattia).
I casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplati agli articoli 14 del Dpr n. 395 del 1995 e 18 del Dpr n. 254 del 1999 – non sono tassativi e non esauriscono ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione, fra le quali la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità.
Le diverse ipotesi di mancato godimento delle ferie
Il mancato godimento delle ferie può determinarsi per vari motivi: a seguito di periodi prolungati di malattia, infortunio sul lavoro, dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, che abbiano determinato, alla fine, la cessazione dal servizio del medesimo.
Anche i casi non espressamente previsti dalla normativa configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, ovvero dalla capacità organizzativa del datore di lavoro di programmare i congedi ordinari, la cui inclusione nel divieto di monetizzazione comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore interessato, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di servizio resta integro.
Il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a sua scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che, comunque, consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito tal periodo di godimento delle ferie.
Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.
Di conseguenza, la sopravvenuta malattia determina l’impossibilità, derivante da causa non imputabile al ricorrente, di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti, con il conseguente diritto dello stesso alla relativa monetizzazione.
FONTE SOLE 24 ORE