Con sentenza del 7 aprile-8 settembre 2015, n. 36213 – Sezione V^, Presidente Marasca, Relatore De Berardinis, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
I reati previsti dagli artt. 476-493bis sono caratterizzati dal fatto di violare la c.d. fede pubblica documentale, ossia la fiducia e la sicurezza che la legge attribuisce a documenti determinati.
Ai fini della tutela penalistica, documento è ogni scrittura sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, atto a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante.
Requisiti del documento sono:
a) forma scritta: la scrittura può essere espressa in qualsiasi modo ed in qualsiasi lingua; non è indispensabile né l’autografia né l’indelebilità del mezzo usato, purché sia idoneo a conservare lo scritto per il lasso di tempo necessario all’uso cui il documento è destinato; lo scritto, inoltre, può essere contenuto su un qualsiasi mezzo (carta, pergamena, tavola di legno, lapide etc.);
b) contenuto di pensiero: il documento deve consistere in una dichiarazione di volontà o nell’esposizione di un fatto;
c) riconoscibilità del suo autore o della sua provenienza: autore del documento è colui che lo ha redatto; normalmente il documento è sottoscritto dal suo autore, con la firma per esteso oppure con la sigla, un soprannome o uno pseudonimo etc.; per i documenti per i quali non è richiesta la sottoscrizione (registri, libri di commercio etc.), è sufficiente che la loro paternità o provenienza risulti da altri elementi dello scritto.
In base a tale ampio concetto, sono atti pubblici ai fini penali, anche tutti gli atti interni dei pubblici uffici, quando hanno attitudine ad assumere carattere probatorio e rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti inerenti all’attività spiegata ed alla regolarità delle operazioni amministrative dell’ufficio pubblico cui i loro autori sono addetti (es.: relazioni di servizio, pareri; registri del portalettere per le ricevute dalle raccomandate, fogli e registri di raccolta delle firme di presenza dei dipendenti di un ente pubblico).
LA SEGRETERIA NAZIONALE